Finanza
Pirogassificatore, lo stop del Tar
I giudici amministrativi accolgono i tre ricorsi contro l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia
CASTELFRANCO DI SOTTO. Un pirogassificatore che non s’ha da fare. È questa in ultima istanza la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana sull’impianto Waste Recycling. Oltre due anni di battaglie, una dozzina di avvocati coinvolti, centinaia di pagine di documenti in rappresentanza dei tre ricorsi “contro” di Comune, Comitato Antinquinamento e Rifondazione comunista, per giungere alla sentenza. S
Salvo clamorosi ribaltamenti della sentenza in sede di Consiglio di Stato, a cui la Waste Recycling ha già detto comunque di voler ricorrere, l’impianto già costruito nella zona industriale al confine fra Castelfranco e Santa Croce non potrà entrare in azione, né smaltire alcunché. La decisione è stata presa alla fine di una riflessione durata meno di un mese, in barba ai più cauti tempi pronosticati dagli avvocati delle parti, e che ha voluto prende in esame tutti i ricorsi riconoscendo un rilievo anche a quelli che vedevano nominalmente impegnati numerosi cittadini e residenti nei pressi dell’impianto, i quali «indubbiamente, potrebbero subire una serie di effetti negativi, sotto il profilo della tutela della salute e della qualità della vita, dalla possibile attivazione dell’impianto; avuto riferimento alle possibili ricadute dell’impianto in questione sull’ambiente».
A fare la differenza, stando alle motivazioni della sentenza sembra essere il carattere sperimentale dell’impianto, oltre al fatto che l’iter burocratico di concessione dell’autorizzazione aveva visto in corso d’opera modificare il progetto. L’azienda, infatti, aveva approntato alcune modifiche ai piani iniziali dichiarando, all’epoca, di voler venire incontro alle perplessità di istituzioni e cittadini. Modifiche che, in particolare, avevano reso l’uso dell’impianto determinato nel tempo (8.000 ore di azionamento).
Il “secondo prototipo”, così lo si chiama nella sentenza, era finito sotto la lente del fronte del “no”, in quanto reputato troppo divergente dal progetto precedente. Nodo cruciale delle giustificazioni dei giudici è però la natura dell’impianto definita “altamente innovativa”.
Una natura “sperimentale” che l’azienda ha negato, specie nelle ultime fasi del processo. Una “virata” peraltro sottolineata polemicamente insieme alle difese portate in merito dalla Regione, e definite su questo punto “paradossali”. Evidenziando come la sperimentalità dell’impianto fosse citata nei progetti e nelle carte prodotte durante l’iter, infatti, il Tar ha optato per una sottolineatura del carattere innovativo dell’impianto, definito portatore di “una tecnologia non ancora applicata impiantisticamente” sulla quale mancano “valutazioni inerenti le condizioni anomale di processo e scenari incidentali con i possibili effetti ambientali”. Natura che si sarebbe dovuta accompagnare ad un iter autorizzativo diverso. La competenza è della Regione e non della Provincia. Ma anche a regole differenti per la produzione di energia (e di lucro) ed alla quantità di materiali da trattare.
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