Il dolore
Il Comune evita di pagare le spese
Multe mai contestate: Pontedera “esce” indenne dal contenzioso
PONTEDERA. Una lunga serie di multe, mai contestate dal contravventore ma... non pagate, ha portato diversi Comuni ad incaricare Equitalia della riscossione nei confronti di un pisano, con tanto di fermo amministrativo. Ma l’automobilista, assistito dall’avvocato Chiara Barsotti, ha proposto ricorso al giudice di pace. E alla fine non solo non ha dovuto sborsare una lira, ma ha anche fatto condannare chi lo aveva multato a pagare le spese legali. Motivo: le notifiche non erano regolari.
La causa è stata discussa davanti al giudice Armando Scotto (sentenza 514/2012). Le multe che hanno portato alla cartella esattoriale e al preavviso di fermo amministrativo erano state emesse dai Comuni di Viareggio, Lucca, Pisa (rappresentato dalla Sepi), Pontedera e Firenze.
A causa iniziata, Pisa e Pontedera si sono smarcati, annullando le proprie sanzioni senza ulteriori conseguenze con la cessazione della materia del contendere; gli altri Comuni hanno insistito sulla validità degli atti. Ma il ricorrente ha fatto valere in giudizio l’omessa notificazione dei verbali di violazione del codice della strada e l’intervenuta prescrizione dei crediti.
Rileva il magistrato: «Quanto alle cartelle concernenti le pretese creditorie dei Comuni di Lucca e di Viareggio, le relate di notifica prodotte in copia da Equitalia Centro Spa non consente di individuare il destinatario». E quella di Firenze «non consente di individuare le modalità di notifica della stessa».
Per cui il giudice ha annullato il preavviso di fermo amministrativo e condannato i Comuni di Lucca, Viareggio e Firenze, ed Equitalia Centro spa al pagamento delle spese processuali, che ammontano, tutto compreso, a un migliaio di euro.Molto meno bene, è andata a un altro automobilista pisano, anch’egli colpito da preavviso di fermo amministrativo, che si opponeva ad Equitalia ed ai Comuni di San Miniato e di Firenze ritenendo prescritti i loro crediti. Il giudice di pace Marcello Tucceri Cimini (sentenza 1074/2012) ha accolto in pieno la tesi dell’avvocato di Equitalia Andrea D’Agostini. Il legale infatti eccepiva la rinuncia alla prescrizione in quanto il ricorrente, aveva avanzato, presso gli sportelli di Firenze, una richiesta di rateizzazione delle cartelle che poi ha impugnato davanti al giudice. Tanto che era stato approvato un piano di rateizzazione. E la Cassazione in materia è chiara: «La rinuncia alla prescrizione per facta concludentia ( 2937 C.C. ,ultimo comma), postula un comportamento del debitore logicamente non conciliabile con la facoltà di opporre il dato temporale quale ragione estintiva del credito e,quindi, un comportamento caratterizzato da incompatibilità assoluta con la conservazione dell’eccezione di prescrizione, o quantomeno idoneo a far desumere una volontà abdicativa di quella facoltà».La cartella esattoriale è stata quindi ritenuta valida dal giudice e l’automobilista dovrà pagare anche le spese del giudizio: mille euro più oltre cpa e Iva.
Antonio Scuglia
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