Il Tirreno

Pontedera

Sì con guinzaglio e museruola

Ecco quel che dice la legge regionale 59 del 20 ottobre 2009 (norme di tutela animali d’affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane). Articolo 21: accesso negli esercizi pubblici,...

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Ecco quel che dice la legge regionale 59 del 20 ottobre 2009 (norme di tutela animali d’affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane).

Articolo 21: accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico. Comma 1. I cani, accompagnati dal proprietario, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico sul territorio regionale. Comma 2. I proprietari che conducono i cani negli esercizi sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola se previsti dalle norme statali ( i cani non devono sporcare o creare disturbo). Comma 4. Il responsabile degli esercizi al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.

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