Il Tirreno

Pontedera

Nuove regole per gli ambulanti

Il Comune vieta il commercio itinerante in alcune strade e piazze

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 CASCINA. Il Comune ha emanato un'ordinanza che regola le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La disposizione vieta l'attività in alcune strade e zone e si è resa necessaria per non compromettere la circolazione veicolare sulle infrastrutture del territorio, per motivi di sicurezza e per salvaguardare alcuni luoghi che hanno valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. La polizia municipale, come spiega il Comune, già dai prossimi giorni verificherà il rispetto dell'ordinanza entrata in vigore lo scorso primo maggio.  Le sanzioni previste vanno da un minimo di duecentocinquanta euro ad un massimo di millecinquecento euro.  In casi di particolare gravità o di reiterate violazioni potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni.  I divieti scattano lungo la Tosco Romagnola; viale C. Comaschi; via della Repubblica; tratto di strada della via Nazario Sauro (lato est) dall'impianto semaforico con via del Fosso Vecchio all'incrocio con viale Etruria e traversa di via Nazario Sauro; area antistante la chiesa della Madonna dell'Acqua (su via Tosco Romagnola); area antistante la chiesa di Cascina (su via Palestro); area antistante la chiesa di San Lorenzo alle Corti (su via Berretta); area antistante l'abbazia di Montione (su via Vecchia Fiorentina); area antistante la chiesa di Marcianella (su via Carraia); area antistante la chiesa di San Jacopo a Zambra (su via della Torre); area interessata dalle grandi strutture di vendita nella zona di Navacchio, delimitata a sud dalla Sgc Fi-Pi-Li, ad est dalla via del Nugolaio, a nord dalla via S. Moggi e ad ovest dalla via Visignano (nelle strade che delimitano tale area il commercio itinerante si intende interdetto); via C. Cammeo nel tratto compreso tra la via Tosco Romagnola e la rotatoria per Zambra; Sp 24 Arnaccio-Calci, precisamente e nel tratto di via Ravera compreso tra la via Tosco Romagnola fino al confine con il comune di Vicopisano; sui sagrati di tutte le chiese; nei giardini e parchi pubblici; nelle aree poste a distanza inferioe a 100 metri da scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo, cimiteri e simili; nell'area antistante tutti i cimiteri; nell'area antistante lo stadio comunale e gli impianti sportivi; sul piazzale della stazione ferroviaria di Cascina, di Navacchio e di San Frediano; nei parcheggi pubblici; nei posteggi assegnati fuori mercato di cui al regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.  E' inoltre vietato: impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la presenza dell'operatore e infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.  Il commercio itinerante è invece consentito, salvo specifici divieti e limitazioni, nelle strade locali; la sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; in nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale. Il testo integrale dell'ordinanza si trova sull'albo pretorio on line del Comune.

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