Il dolore
La Provincia libera il campo dalle accuse di aver seguito percorsi accelerati per alcuni progetti
«Nell'iter non c'è alcuna corsia preferenziale»
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Il palazzo in cui ha sede la Provincia di Pisa 2 MINUTI DI LETTURA
SAN MINIATO. «L'unico criterio seguito è l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di concessione». Non lascia margini al dubbio la Provincia di Pisa che prova a sgombrare le nebbie sull'operato dei suoi uffici nell'affare fotovoltaico, che da mesi scuote San Miniato. Una sottolineatura ritenuta necessaria, a margine del provvedimento con cui l'Ente ha scelto di congelare l'autorizzazione, già rilasciata, per gli otto progetti presentati dall'azienda Actasol sui terreni dell'azienda agricola Bellavista, ovvero della famiglia Zanardo. Tutti contigui e parte di un più ampio disegno che in origine prevedeva un puzzle di 15 campi fotovoltaici, l'uno attaccato all'altro e tutti rigorosamente sotto al Megawatt. «Ebbene, in relazione alle procedure di valutazione relative a qualsiasi installazione di natura ricadente sotto la propria competenza (fotovoltaica o di altro genere) - afferma la Provincia - intende chiarire di essersi sempre e rigorosamente attenuta, nell'esame dei progetti, all'unico e oggettivo criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di concessione». Nessuna corsia preferenziale per alcuni progetti. È quanto sottolinea la Provincia in contrapposizione alle affermazioni dell'amministratore delegato della Actasol, Paolo Bert. Il quale ha parlato nei giorni scorsi di «corsie preferenziali con conferenze dei servizi che nell'arco di 24 ore autorizzavano gli impianti, mentre i nostri sono rimasti lì per mesi». Si appella all'iter di legge la Provincia per chiudere all'ipotesi che vi siano state delle corsie preferenziali. «Peraltro non è materialmente data la possibilità di conferenze dei servizi che abbiano emesso responsi in 24 ore, date le disposizioni della normativa che prescrive, tra la convocazione della conferenza e il suo svolgimento, il trascorrere di un tempo minimo necessario al fine di garantire il ricevimento della convocazione stessa da parte soggetti interessati; tempo minimo che, all'epoca cui si riferiscono le pratiche in questione, era fissato in trenta giorni».
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