Sicurezza
Gli esami del sangue non dicono se sei drogato
È finito nei guai dopo un incidente stradale in cui è rimasto ferito. Ma gli esami del sangue effettuati all'ospedale Lotti sono stati considerati "inattendibili"
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È finito nei guai dopo un incidente stradale in cui è rimasto ferito. Ma gli esami del sangue effettuati all'ospedale Lotti sono stati considerati "inattendibili". E così il giovane ha evitato il processo. Il caso, seguito dagli avvocati Giuseppe Carvelli e Sara Scolaro, è forse il primo in Italia. La storia: nell'autunno 2009 il giovane va fuori strada e finisce all'ospedale con un amico. Al Lotti viene effetuato il prelievo del sangue dell'automobilista e il prelievo delle urine. In base a questi risultati i carabinieri contestano al conducente la guida sotto l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti.
All'automobilista gli viene sospesa la patente per un anno e viene denunciato. Gli avvocati presentano opposizione all'ordinanza di sospensione sostenendo, fra l'atro, «l'insufficienza probatoria a sostegno dell'ipotesi di reato». A seguito dello svolgimento di indagini difensive e della consulenza del professor Fabio Centini, medico legale, c'è la svolta. I dati delle urine non dimostrano l'esistenza di uno stato di alterazione psico-fisica al momento in cui la persona si trovava alla guida, visto che le tracce degli stupefancenti rimangono anche diversi giorni dopo l'assunzione; le analisi del sangue sono insufficienti per dimostrare lo stato di ebrezza alcoolica. «E' necessario infatti che per acquisire il valore di prova giudiziaria - spiegano gli avvocati - siano validate da procedure tecniche analitiche che servono ad eliminare ogni interferenza di altri agenti che possono interferire sul risultato delle analisi».
Nel caso del ponsacchino i risultati della analisi del sangue erano stati sballati «dagli effetti delle medicazioni sulle ferite. In ospedale non avevano impiegato nessuna tecnica "specifica" rendendo così inutile il dato». Il giudice di pace, al quale viene presentata opposizione contro la sospensione della patente, ritiene fondato l'assetto probatorio per la guida sotto gli effetti dell'alcool ma non per il 187 tanto che riduce di sei mesi - tra l'altro già scontati al momento della sentenza- la sospensione della patente. I legali presentano un'istanza per l'archiviazione al pm incaricato delle indagini, corredandola della relazione del perito per ottenere l'archiviazione per carenza probatoria. La consulenza chiesta dalla Procura giunge alle stesse conclusioni. Il Gip dispone l'archiviazione.
All'automobilista gli viene sospesa la patente per un anno e viene denunciato. Gli avvocati presentano opposizione all'ordinanza di sospensione sostenendo, fra l'atro, «l'insufficienza probatoria a sostegno dell'ipotesi di reato». A seguito dello svolgimento di indagini difensive e della consulenza del professor Fabio Centini, medico legale, c'è la svolta. I dati delle urine non dimostrano l'esistenza di uno stato di alterazione psico-fisica al momento in cui la persona si trovava alla guida, visto che le tracce degli stupefancenti rimangono anche diversi giorni dopo l'assunzione; le analisi del sangue sono insufficienti per dimostrare lo stato di ebrezza alcoolica. «E' necessario infatti che per acquisire il valore di prova giudiziaria - spiegano gli avvocati - siano validate da procedure tecniche analitiche che servono ad eliminare ogni interferenza di altri agenti che possono interferire sul risultato delle analisi».
Nel caso del ponsacchino i risultati della analisi del sangue erano stati sballati «dagli effetti delle medicazioni sulle ferite. In ospedale non avevano impiegato nessuna tecnica "specifica" rendendo così inutile il dato». Il giudice di pace, al quale viene presentata opposizione contro la sospensione della patente, ritiene fondato l'assetto probatorio per la guida sotto gli effetti dell'alcool ma non per il 187 tanto che riduce di sei mesi - tra l'altro già scontati al momento della sentenza- la sospensione della patente. I legali presentano un'istanza per l'archiviazione al pm incaricato delle indagini, corredandola della relazione del perito per ottenere l'archiviazione per carenza probatoria. La consulenza chiesta dalla Procura giunge alle stesse conclusioni. Il Gip dispone l'archiviazione.
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