Elezioni comunali 2026
No dei giudici alla demolizione delle serre di via Campisanti
«Abusive, ma per decenni il Comune non è mai stato chiaro»
PISTOIA. Nessun dubbio, quelle serre sono abusive. Tuttavia, sono lì da decenni, e in tutto questo lasso di tempo l’amministrazione comunale, pur avendo a sua disposizione fin dall’inizio tutti gli elementi per certificarne l’irregolarità, ha, attraverso i suoi atti, tenuto un comportamento «ondivago», «contraddittorio», tale da ingenerare nei proprietari la convinzione che la loro attività di produzione e di vendita di piante e fiori fosse legittima.
Nuovo capitolo per l’odissea giudiziaria che vede protagonista il “Garden Michelotti” di via dei Campisanti, lo storico negozio, con annesse le sue quattro grandi serre, realizzato sull’argine della Brana, sotto le mure cittadine, dove da circa mezzo secolo tanti pistoiesi sono soliti acquistare un mazzo di fiori o una pianta da deporre sulla tomba dei propri defunti nell’antistante cimitero comunale o in quello vicino della Misericordia.
I giudici amministrativi del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso presentato dai proprietari contro l’ordinanza con cui, l’8 giugno di due anni fa, il Comune di Pistoia ha imposto la demolizione, in quanto ritenute abusive, di tutte le strutture, compresa la passerella pedonale di acceso che, passando sopra il torrente, le collega alla strada. I giudici di appello hanno riformato la sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo della Toscana, con cui invece tale ricorso era stato respinto, dando di fatto il via libera alla demolizione.
L’avvio del procedimento da parte del Comune risale all’ottobre del 2015. Ad essere contestata, la realizzazione di due serre di circa 23 metri per 10 e altre due più piccole, oltre alla passerella in ferro e cemento che garantisce l’accessibilità. Tutto edificato, secondo l’ordinanza, senza permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione idraulica, oltretutto in violazione al vincolo di inedificabilità che deriva dalla vicinanza del cimitero comunale.
Secondo i proprietari, però, tali opere sarebbero tutte legittime, in quanto realizzate prima del 1976, quando non occorrevano permessi di alcun genere per le serre con copertura stabile. Inoltre, all’epoca, l’argine della Brana, poi eroso nel tempo, distava più dei quattro metri previsti dalla legge come limite minimo per l’edificazione. E poi, in quanto strutture precarie e non nuovi edifici, le serre non violerebbero neppure la fascia di rispetto prevista dal regio decreto sui cimiteri , che prevede la inedificabilità assoluta a meno di 200 metri di distanza. Fatto sta che, avevano sostenuto davanti al Tar gli avvocati dei proprietari, per decenni il Comune è stato a conoscenza di tale situazione, di fatto legittimandola, autorizzando perfino i proprietari, nel 1989, all’esercizio dell’attività di vendita di piante e fiori all’interno delle serre stesse.
Tutte motivazioni che il Tar della Toscana, nel giugno 2023, non ha accolto, respingendo il ricorso. Sentenza adesso riformata dal Consiglio di Stato, che ritiene sì quelle serre indiscutibilmente abusive, se non altro perché realizzate violando la legge sulla fascia di rispetto attorno ai cimiteri, ma al contempo specifica che qualora il Comune intenda procedere con una nuova ordinanza di demolizione dovrà farlo, a questo punto, motivando adeguatamente la sussistenza di un «concreto e attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio realizzato oramai da oltre quarant’anni mediante strutture di consistenza non particolarmente impegnativa, ricadente nella proprietà esclusiva degli appellanti, parzialmente occultato alla visuale perché addossato da un lato alle mura storiche e coperto dall’altro dalla vegetazione fluviale».
Ciò a causa dei comportamenti contraddittori tenuti nel tempo dal Comune di Pistoia, che, spiega il Consiglio di Stato, già nel 1978 aveva autorizzato la realizzazione della passerella sulla Brana che collega la strada con le serre. Inoltre, la relazione degli ispettori edilizi del 5 marzo 1983, effettuata nell’ambito delle indagini per le violazioni al regio decreto sui cimiteri a carico di vari frontisti del torrente Brana in via dei Campisanti evidenziava che le serre «risultavano essere state eseguite “materialmente in epoca dal 1965 al 1976”, che le stesse erano sede di attività di “produzione e vendita di piante e fiori … regolarmente autorizzate” e che le serre avevano “generalmente… caratteristiche costruttive da ritenersi precarie e… realizzate per gran parte in epoca in cui non esisteva una precisa normativa che ne regolasse l'installazione”».
I giudici sottolineano che non solo a tale relazione «non hanno fatto seguito atti sanzionatori» ma che, anzi, con l’autorizzazione del 16 febbraio 1990 e con il nulla osta ai fini urbanistici del 30 dicembre 1989, il Comune ha autorizzato i titolari all’esercizio dell’attività di vendita delle piante e dei fiori all’interno di porzioni ditali serre abusive. Concedendo loro, inoltre, nell’ottobre 2020, a seguito del parziale crollo delle adiacenti mura storiche, l’uso a titolo gratuito di alcune serre comunali vicine «ove svolgere l’attività di vendita (verosimilmente pure rientranti nella zona di vincolo cimiteriale) sul presupposto che per l’attività esercitata nel “la ditta Michelotti Mario è titolare di regolare autorizzazione all’attività di commercio al dettaglio in sede fissa”, mostrando ulteriormente di riconoscere dignità di tutela all’esercizio dell’attività».
«In definitiva, al collegio pare del tutto ragionevole affermare che il complesso dei detti elementi costituisca fattore rilevante sia per considerare ondivaga l’azione dell’amministrazione, sia al fine di radicare, in capo agli odierni appellanti, un’aspettativa in ordine alla legittimità delle serre».
«E dunque – concludono i giudici – deve ritenersi che il Comune, per superare le smagliature della contraddittoria azione amministrativa posta in essere, avrebbe dovuto ricorrere a una adeguata motivazione su quello che era il concreto ed attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio realizzato oramai da oltre quarant’anni mediante strutture di consistenza non particolarmente impegnativa, ricadente nella proprietà esclusiva degli appellanti, parzialmente occultato alla visuale perché addossato da un lato alle mura storiche e coperto dall’altro dalla vegetazione fluviale».
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