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Pistoia, via libera del Tar alla demolizione delle serre di via dei Campisanti
Strutture non solo abusive ma costruite nella fascia di rispetto cimiteriale
PISTOIA. Sempre più vicino allo sfratto il Garden Michelotti di via dei Campisanti, lo storico negozio, con annesse le sue grandi serre, realizzato sull’argine della Brana, sotto le mure cittadine, dove da circa mezzo secolo tanti pistoiesi sono soliti acquistare un mazzo di fiori o una pianta da deporre sulla tomba dei propri defunti nell’antistante cimitero comunale o in quello vicino della Misericordia. I giudici del Tar, con una sentenza pubblicata in questi giorni, hanno infatti respinto il ricorso presentato dai proprietari contro l’ordinanza con cui, l’8 giugno dello scorso anno, il Comune ha imposto la demolizione, in quanto ritenute abusive, di tutte le strutture, compresa la passerella pedonale di acceso che, passando sopra il torrente, le collega alla strada.
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto infondate le censure presentate dal legale dei proprietari. Sottolineando che l’ordinanza firmata un anno fa dal dirigente del servizio urbanistica sarebbe legittima anche qualora venisse considerata unicamente la violazione della cosiddetta fascia di rispetto cimiteriale, per la quale la legge prevede il vincolo della inedificabilità.
L’avvio del procedimento da parte del Comune risale all’ottobre del 2015. Ad essere contestata, la realizzazione di due serre di circa 23 metri per 10 e altre due più piccole, oltre alla passerella in ferro e cemento che garantisce l’accessibilità. Tutto edificato, secondo l’ordinanza, senza permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione idraulica, oltretutto in violazione al vincolo di inedificabilità che deriva dalla vicinanza del cimitero comunale.
Secondo i proprietari, però, tali opere sarebbero tutte legittime, in quanto realizzate prima del 1976, quando non occorrevano permessi di alcun genere per le serre con copertura stabile. Inoltre, all’epoca, l’argine della Brana, poi eroso nel tempo, distava più dei quattro metri previsti dalla legge come limite minimo per l’edificazione. E poi, in quanto strutture precarie e non nuovi edifici, le serre non violerebbero neppure la fascia di rispetto prevista dal regio decreto sui cimiteri. Fatto sta che, spiegano, per decenni il Comune è stato a conoscenza di tale situazione, di fatto legittimandola, autorizzando perfino i proprietari, nel 1989, all’esercizio dell’attività di vendita di piante e fiori all’interno delle serre stesse.
Tutte contestazioni irrilevanti secondo il Tar.
«In primo luogo – spiegano i giudici fiorentini – le opere oggetto dell’ordine di rimozione, a prescindere dal regime autorizzativo cui erano sottoposte all’epoca della loro realizzazione, non possono essere considerate prive di rilevanza edilizia posto che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non hanno natura precaria. Il carattere precario dei manufatti non dipende solo dalle relative caratteristiche costruttive e dal tipo di materiali utilizzati ma, ancor prima, dalla loro oggettiva destinazione al soddisfacimento di esigenze temporanee e contingenti. Le serre e la passerella di cui oggi si discute, per stessa ammissione dei ricorrenti, insistono ormai da anni sul terreno di loro proprietà e sono stabilmente destinate allo svolgimento della loro attività florovivaistica e di vendita di piante e fiori».
Inoltre, nessuna legittimazione può arrivare dall’autorizzazione all’attività di vendita, in quanto rilasciata dal Comune solo valutando la compatibilità della stessa con la destinazione urbanistica di zona prevista nel piano regolatore generale: «Peraltro, l’autorizzazione al commercio riguarda in modo specifico il solo locale destinato alla vendita, che costituisce una piccola porzione di una delle serre» aggiungono i giudici.
Ma, come accennato, su tutto prevale il fatto che le opere si trovano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, «nella quale, l’articolo 338 del regio decreto 1265/1934, ha imposto un vincolo di inedificabilità. Lo stesso, infatti, vieta la realizzazione di edifici e costruzioni all’interno dell’area sottoposta al vincolo allo scopo di tutelare gli interessi pubblici legati ad esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale».
Via libera quindi alla demolizione e al ripristino dei luoghi. A meno di altri ricorsi.
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