Gioco
Il processo telematico non può sostituire il contraddittorio davanti al giudice in aula
giovanni giovannelli*
La Costituzione italiana, le norme sovranazionali ed i codici delle leggi formano un insieme che, se pur apparentemente eterogeneo e alle volte fin troppo frastagliato, enuncia una lunga serie di diritti che ogni cittadino può rivendicare in quanto fondamentali per l’esercizio della propria libertà e volontà. L’insistenza nell’ordinamento della molteplicità di diritti confliggenti e concorrenti richiede il necessario intervento dell’autorità giudiziaria al fine di identificare una sintesi fra la tesi di una parte e l’antitesi dell’altra. Non a caso la Costituzione, all’articolo 111 afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Appare fin da subito chiaro come il cardine sui cui ruota il processo sia il contraddittorio delle parti al fine di poter permettere al giudice di operare quella sintesi derivante dalle concorrenti rivendicazioni delle parti. Se a prima vista possa apparire palese la necessità del contraddittorio solo nel processo penale, non di meno il processo civile vive ed affonda le proprie radici nell’indefettibile contraddittorio delle parti.
In questo periodo di emergenza sanitaria è normale che l’attenzione sia rivolta al contenimento della pandemia e che per lo svolgimento di molte professioni si privilegi il lavoro agile a distanza, da questo punto di vista non mi sento di biasimare o di criticare chi si preoccupi in primo luogo della tutela della salute.
Detto questo, è comunque necessario ribadire con forza che l’esercizio dei diritti che spettano ad ogni cittadino in quanto tale, e non già perché graziosamente concessi, non possano essere sospesi a data da destinarsi e, quindi, che la dialettica sugli stessi diritti, cioè il processo, non debba conoscere limitazioni ulteriori, pena la compressione di diritti inalienabili e fondamentali.
Devo sicuramente dare atto agli organi giurisdizionali di tentare di dare una qualche forma al processo civile in modalità di lavoro agile ma, allo stesso tempo, non posso esimermi dal tratteggiare la preoccupazione per la completa dematerializzazione del processo proprio nella fase del contraddittorio delle parti.
È pur vero che il processo civile, da molti anni, ha conosciuto un graduale passaggio alla modalità telematica, ma la stessa non ha mai compromesso il principio di oralità e del contraddittorio. La presenza fisica in aula degli avvocati e del giudice è un elemento imprescindibile per l’opera di sintesi prima enunciata. Se è pur vero che le memorie possono essere facilmente inviate attraverso il sistema del processo telematico, non si può ritenere che una qualsiasi piattaforma virtuale possa sostituire l’immediatezza del giusto processo data dalla compresenza delle parti nel processo civile.
Appare quasi superfluo, ma sicuramente necessario, ricordare come nel processo civile intervengano discussioni in merito ai diritti di varia natura, discussioni che investono, ognuna a suo modo, il più ampio ventaglio dei diritti soggettivi che spesso e volentieri si riflettono sulla vita di relazione quotidiana ed immediatamente tangibile da parte del cittadino. Dalla rivendicazione di una servitù, all’opposizione a un decreto ingiuntivo, fino ad ogni questione che ponga in contrasto privati tra privati o imprese tra loro, questi sono tutti diritti ed interessi che investono e preoccupano quotidianamente il cittadino. L’avvocato è spesso chiamato ad una funzione di ascolto e presa in carico dei problemi e dei timori del cittadino sia nel rivendicare un diritto, sia nell’opporsi a rivendicazioni altrui opponendo le proprie ragioni; per questo motivo l’avvocato, potendo, non può farsi latore di questo insieme di necessità dell’assistito solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo di un portale telematico. A maggior ragione, laddove sia necessaria una dialettica serrata con la controparte, appare non derogabile la presenza fisica in aula del professionista perché nessuno schermo potrà mai garantire i principi di oralità ed immediatezza che permettono soprattutto al giudice di valutare in prima persona le ragioni di ogni parte attraverso l’analisi delle istanze delle parti e del loro comportamento in aula.
Il giurista Francesco Carnelutti era solito dire che il processo serve al diritto come il diritto serve al processo; parafrasando mi sento di dire che il processo serve al principio di oralità ed immediatezza come l’oralità e l’immediatezza servono al processo. –
* Avvocato e presidente
della Camera civile di pistoia
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