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Spaccio e soggiorno respinto il ricorso sul rinnovo negato
Il Tar dà ragione alla questura che aveva detto no all’istanza di un cittadino straniero reduce da due patteggiamenti per reati legati alla droga
pistoia
In presenza di condanne per spaccio di droga il no al rinnovo del permesso di soggiorno è automatico, soprattutto nel caso lo straniero che lo richiede non abbia – o non dimostri di avere – in Italia una famiglia.
Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale della Toscana nella sentenza, con cui, il 21 aprile, ha respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario a cui la questura, il 31 ottobre precedente, aveva rigettato l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. All’origine del no, due recenti sentenze di patteggiamento a suo carico per il reato di spaccio di tupefacenti. Il legale del cittadino straniero, l’avvocato Fausto Malucchi, ha illustrato come la questura, colpevole di non aver condotto un’adeguata istruttoria, non abbia tenuto conto della situazione familiare del suo assistito, che a Pistoia ha due bambini che convivono con lui. Eccezione che in teoria, qualora fatto presente al momento della richiesta, bloccherebbe l’automatismo che la legge prevede tra condanne penali per certi tipi di reati e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. A quel punto dovrebbe essere valutata l’eventuale pericolosità sociale del richiedente e la natura dei legami familiari che ha in Italia prima di qualunque decisione.
Ma nel caso in questione, lo straniero, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, non ha allegato alcun documento o memoria in cui faceva presente la propria situazione familiare. Per questo i giudici fiorentino hanno ritenuto legittima la decisione della questura di negargli il permesso di soggiorno. —
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