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Permesso di soggiorno grazie a documenti falsi: il Tar dice sì al rinnovo
pistoia. Anche se quel primo permesso di soggiorno lo avesse davvero ottenuto pagando un’organizzazione criminale, ciò non sarebbe stato sufficiente a giustificare il no che gli era arrivato dalla questura quando si era presentato per ottenerne il rinnovo: impossibile rinnovare qualcosa ottenuto illegalmente, secondo la polizia e il ministero dell’Interno. Ma non secondo i giudici del Tar della Toscana, a cui il cittadino straniero ha fatto ricorso contro il diniego. Vincendolo.
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che ciò che conta nel concedere o meno il rinnovo del permesso di soggiorno è l’attuale situazione del cittadino straniero che lo richiede, sia lavorativa che familiare. Conta poco il fatto che il primo permesso sia stato ottenuto presentando un contratto di lavoro fasullo. Tutto viene cancellato con un colpo di spugna se al momento della richiesta di rinnovo viene allegata una documentazione regolare: in tal caso relativa a un lavoro autonomo ormai ben avviato.
Il cittadino straniero in questione – rappresentato dagli avvocati Desy Parrini e Paolo Campagnano – era accusato di aver ottenuto il primo permesso di soggiorno attraverso la falsa documentazione di lavoro subordinato fornita da un’organizzazione capeggiata da un cittadino pakistano, poi sgominata dalla Squadra mobile di Pistoia al culmine dell’Operazione Whitewash, che, nel gennaio 2018, aveva portato all’arresto di 13 persone.
Nella sentenza depositata lo scorso 31 dicembre, il Tar ha innanzitutto chiarito che la falsità di tali documenti avrebbe dovuto essere provata concretamente dalla questura. «L’amministrazione infatti – spiegano i giudici – si limita, nel gravato provvedimento, a far valere la pendenza di procedimento penale di ampie dimensioni, nell’ambito del quale risulterebbero convolte molte persone, e mirante a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina; la vicenda del ricorrente rientrerebbe in tal ambito e in particolare lo stesso si sarebbe servito “di un contratto di lavoro subordinato risultato non veritiero, ma utilizzato al solo scopo di ottenere la regolarizzazione del proprio soggiorno in Italia”. Tuttavia tale assunto non risulta comprovato da elementi probatori idonei, né il giudizio penale invocato (nel quale non è chiara la posizione processuale assunta dal ricorrente) risulta essere approdato a risultati finali».
Per questo il Tar ha accolto il ricorso annullando il rigetto della questura della domanda di rinnovo. —
M.D.
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