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Permesso di soggiorno: sì al rinnovo per chi ha un lavoro e una famiglia
Il Tar annulla il no della questura alla richiesta presentata da uno straniero con precedenti per traffico di stupefacenti
pistoia. È vero. Le condanne per reati legati allo spaccio di stupefacenti comportano automaticamente il no alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ma non se il cittadino extracomunitario che presenta la domanda ha in Italia anche la propria famiglia, e soprattutto se nel frattempo ha trovato anche un lavoro stabile che gli permette di mantenere dignitosamente lui e i suoi cari. Ed è per questo che il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il provvedimento con cui, il 18 luglio scorso, la questura di Pistoia aveva rigettato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata da un cittadino straniero.
Un rifiuto – notificatogli il 10 settembre successivo – contro il quale l’interessato aveva subito presentato ricorso al Tar, che adesso gli ha dato ragione.
La questura aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in ragione di due segnalazioni da parte di due Paesi (Austria e Svizzera) aderenti alla convenzione di Schengen, per il reato di traffico di stupefacenti e ritenute automaticamente ostative all’accoglimento dell’istanza.
«Le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno – spiega però il Tar nella sua sentenza – ma ciò solo in mancanza di legami familiari, che invece impongano la valutazione discrezionale comparativa prevista dall’articolo 5 del testo unico 286/1998. Ai sensi di tale norma, infatti, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare,ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato»
E nel caso specifico esaminato dal Tar, è risultato che il ricorrente aveva spiegato in questura di avere in Italia un consolidato nucleo familiare, un lavoro regolare e redditi tali da garantire una dignitosa esistenza in condizioni di piena legalità. Nonché la recentissima nascita di un figlio. «Tali circostanze – sentenzia il Tar – illegittimamente sono state ritenute irrilevanti da parte della questura». —
M.D.
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