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Pistoia

giustizia amministrativa 

Ottenne il permesso di soggiorno con documenti falsi Il Tar: va rinnovato

Massimo Donati
Ottenne il permesso di soggiorno con documenti falsi Il Tar: va rinnovato

La sentenza: se nel frattempo lo straniero ha ottenuto un vero contratto di lavoro la richiesta deve essere accolta

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pistoia. Anche se quel primo permesso di soggiorno lo avesse davvero ottenuto pagando un’organizzazione criminale, ciò non sarebbe stato sufficiente a giustificare il no che gli era arrivato dalla questura quando si era presentato per ottenerne il rinnovo: impossibile rinnovare qualcosa ottenuto illegalmente, secondo la polizia e il ministero dell’Interno. Ma non secondo i giudici del Tar della Toscana, a cui il cittadino straniero ha fatto ricorso contro il diniego. Vincendolo.

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che ciò che conta nel concedere o meno il rinnovo del permesso di soggiorno è l’attuale situazione del cittadino straniero che lo richiede, sia lavorativa che familiare. Conta poco il fatto che il primo permesso sia stato ottenuto presentando un contratto di lavoro fasullo e anche una residenza inesistente, come in questo caso. Tutto viene cancellato con un colpo di spugna se al momento della richiesta di rinnovo viene allegata una documentazione regolare.

Il cittadino straniero in questione – rappresentato dagli avvocati Marta Stefani e Federica Zollo – era accusato di aver ottenuto il primo permesso di soggiorno, valido dal 23 febbraio 2017 al 23 aprile 2018, attraverso la falsa documentazione di lavoro subordinato e di ospitalità abitativa fornita da un’organizzazione capeggiata da un cittadino pakistano, poi sgominata dalla Squadra mobile di Pistoia al culmine dell’Operazione Whitewash, che, nel gennaio 2018, aveva portato all’arresto di 13 persone.

Nella sentenza depositata lo scorso 9 ottobre, il Tar ha innanzitutto chiarito che la falsità di tali documenti avrebbe dovuto essere provata concretamente dalla questura.

«Il provvedimento impugnato – spiegano i giudici – dà atto, genericamente, che da attività investigativa sarebbe risultato falso sia il rapporto di lavoro dichiarato dal ricorrente per ottenere il permesso di soggiorno, sia la documentazione attinente all’ospitalità, ma null’altro viene specificato. Il fatto che il ricorrente avesse allegato un rapporto di lavoro domestico con un cittadino italiano coinvolto in un’inchiesta sull’immigrazione clandestina per avere stipulato con cittadini extracomunitari contratti di lavoro fittizi costituisce indizio, ma non prova, della falsità dello specifico rapporto lavorativo di cui si tratta, né tale conclusione è supportata da altri elementi».

«Le dichiarazioni di un utilizzatore dell’immobile ove il ricorrente ha dichiarato di trovare alloggio, che non avrebbe mai visto quest’ultimo nella casa – prosegue il Tar – costituiscono anch’esse indizio ma non prova della falsità circa la sua dichiarazione alloggiativa, E altrettanto dicasi della difformità tra la firma apposta in calce alla comunicazione di ospitalità dell’asserito ospitante e quella apposta dal medesimo nella sua carta d’identità. Si tratta di circostanze con forte valore indiziario che indubbiamente meritano approfondimento ma che, di per sé, non sono idonee a dimostrare inequivocabilmente, a prescindere dall’accertamento in sede penale, la falsità della documentazione presentata dal ricorrente».

Detto questo, il Tar va oltre, spiegando che se anche la falsità della documentazione fosse stata provata anche in sede di procedimento amministrativo ciò non avrebbe dovuto avere alcun peso sull’eventuale rinnovo.

«L’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, sarebbe l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione tener conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti, quindi della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente».

Di fatto, quando il 5 febbraio 2019 il cittadino straniero aveva presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno aveva allegato un regolare contratto di lavoro e la documentazione che provava la disponibilità di una reale abitazioni in cui vivere. E per questo il Tar ha accolto il ricorso annullando il rigetto della questura della domanda di rinnovo. —

Massimo Donati

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