Il Tirreno

Pistoia

giustizia amministrativa 

Permessi di soggiorno illegali ma il Tar annulla il no al rinnovo

Massimo Donati
Operazione Whitewash: la conferenza stampa seguita ai 13 arresti
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Operazione Whitewash: la conferenza stampa seguita ai 13 arresti

Accolto il ricorso di tre stranieri che avevano ottenuto il primo ok della questura con contratti di lavoro fasulli comprati da una banda poi sgominata dalla polizia

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PISTOIA. Quei permessi di soggiorno li avevano ottenuti pagando. Attraverso la falsa documentazione di lavoro subordinato fornita da un’organizzazione capeggiata da un cittadino pakistano e sgominata dalla Squadra mobile di Pistoia, al culmine dell’Operazione Whitewash, che, nel gennaio 2018, aveva portato all’arresto di 13 persone. E per questo, i tre cittadini stranieri, quando si sono presentati in questura per il rinnovo, si sono sentiti dire di no: impossibile rinnovare qualcosa ottenuto illegalmente. Secondo la polizia e il ministero dell’Interno. Ma non secondo i giudici del Tar della Toscana, a cui, i tre, tramite i loro legali, hanno fatto ricorso, per poi vincerlo. . Con tre diverse sentenze, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che ciò che conta nel concedere o meno il rinnovo del permesso di soggiorno è l’attuale situazione del cittadino straniero che lo richiede, sia lavorativa che familiare. Conta poco il fatto che il primo permesso sia stato ottenuto presentando un contratto di lavoro fasullo se al momento della richiesta di rinnovo ne viene allegato uno regolare.

A prescindere dal fatto che, nei tre ricorsi valutati, il Tar ha considerato insufficienti gli accertamenti condotti a livello amministrativo per provare la falsità della documentazione che aveva portato al rilascio del permesso scaduto.

I giudici spiegano come la normativa non richieda, certo, “che la falsità risulti accertata in sede penale con una sentenza definitiva di condanna, potendo l’amministrazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze delle indagini esperite, purché confortata da idonei elementi di riscontro e ragionevolmente motivata... La falsità della documentazione deve essere dimostrata con circostanze fattuali inoppugnabili”.

A presentare ricorso contro il no al rinnovo erano stati un cittadino albanese, una cittadina tunisina e un cittadino marocchino.

Nel valutare il ricorso della donna, il Tar specifica come il ministero dell’Interno abbia negato il rinnovo (il 6 settembre 2018) solo in base alle “risultanze investigative” della Squadra mobile, consistenti nelle intercettazioni telefoniche tra la ricorrente e uno degli arrestati, che avrebbe svolto il ruolo di intermediario con il (ritenuto) falso datore di lavoro. “Ma la circostanza non appare sufficiente, in assenza di un accertamento in sede penale, a dedurre la falsità del rapporto e di ulteriori elementi indiziari” spiega il Tar.

E ancora: “Invero, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, sarebbe l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione tener conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti, quindi della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente. Nel caso di specie, l’amministrazione ha invece del tutto obliterato di valutare, il complessivo reddito familiare, la successiva attività lavorativa effettivamente resa dal ricorrente, in particolare nel 2018, nonché il suo grado di inserimento nel tessuto sociale del Paese, i suoi legami familiari: in altri termini, la concreta situazione attuale”.

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di Redazione web