Sicurezza
Etilometro non tarato: la patente va restituita
Massimo Donati
Il giudice annulla la sospensione di un anno a una donna sorpresa al volante con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite
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PISTOIA. Quando, al volante della sua auto, è stata fermata dai carabinieri per un controllo, aveva nel sangue un tasso di alcol di quattro volte superiore a quello consentito dal codice della strada. E per la donna, oltre alla salata multa, sembrava inevitabile dover dire addio alla patente di guida per un intero anno. Come, in effetti, ordinato poi dal prefetto. A “salvarla” dalla sanzione ci ha pensato il giudice di pace di Pistoia: nessun documento dimostra che l’etilometro utilizzato per misurarle il tasso alcolemico fosse omologato e tarato.
L’annullamento dell’ordinanza con cui il prefetto, nell’aprile dello scorso anno, aveva sospeso per un anno la patente alla 54enne automobilista, è arrivato dopo il ricorso presentato dal legale della donna, l’avvocato Alessandro Fagni, del foro di Pistoia.
Il tasso di alcol nel sangue che i carabinieri avevano contestato alla donna dopo averla sottoposta al controllo era di 1,94 grammi per litro, a fronte di un limite di 0,5. Accogliendo uno dei motivi del ricorso presentato, la giudice di pace Silvia Facchini, citando la recente ordinanza della Corte di cassazione 1921/2019, ha spiegato che «l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante l’eltilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, fra i quali l’attestazione dell’avvenuta preventiva sottoposizione alla prescritta e aggiornata omologazione, oltre che alla calibratura». Obblighi a cui si correla quello di mettere nero su bianco sul verbale della contravvenzione l’avvenuto rispetto di tali procedure. Un passaggio essenziale, visto che su tale verbale si basa poi la successiva decisione del prefetto di sospendere la patente di guida.
«In questo caso – spiega l’avvocato Fagni – alla mia assistita non è stato notificato, né a mano né a mezzo posta, alcun verbale in cui vi fossero indicate le vicende relative all’omologazione e alla taratura dello strumento. E perciò non c’è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio utilizzato, che l’effettivo tasso alcolemico della conducente fosse corrispondente a quello indicato dall’etilometro utilizzato».
Tesi sposata dalla giudice di pace. Che sottolinea come, inoltre, la prefettura non abbia depositato dopo il ricorso presentato dalla donna alcun documento di omologazione e taratura dell’etilomentro.
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