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Avrà il permesso di soggiorno anche se ha debiti con il fisco
Il Tar ha accolto il ricorso di un piccolo imprenditore edile di origini magrebine al quale la questura aveva respinto la richiesta di rinnovo
pistoia. Secondo i calcoli fatti, il reddito dell’anno precedente veniva praticamente annullato dai debiti fiscali e tributari che aveva con lo Stato. E per questo la questura di Pistoia aveva negato al piccolo imprenditore edile di origini magrebine il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Che per l’uomo significava il dover lasciare l’Italia per tornare nel suo Paese. A salvarlo dal rimpatrio obbligato è arrivata adesso la sentenza del Tar, che ha accolto il suo ricorso.
I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno ritenuto infatti che, sebbene l’evasione fiscale e retributiva resti un fenomeno illegittimo e da reprimere, ciò non può costituire causa ostativa del rilascio del permesso di soggiorno.
La questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno dopo che a nome dell’imprenditore edile era emerso “un debito residuo esattoriale e in fase amministrativa complessivamente superiore a tre volte il reddito dichiarato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno... Nulla è stato prodotto per una diversa valutazione... ma invece è stato esposto il presunto diritto del richiedente ad evadere tasse e contributi e con esso quello a vedersi rinnovato, a prescindere, quello concesso per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Non considerare quanto rilevato, comporta disparità di trattamento (in questo caso quello fiscale) tra cittadini e stranieri nell’esercizio dei diritti fondamentali (in questo caso quello al lavoro)”.
«A ben vedere l’operazione interpretativa posta in essere dalla Questura – spiega il Tar della Toscana – ha il senso di elevare a cause ostative del rilascio del permesso di soggiorno la presenza di debiti fiscali o previdenziali a carico dello straniero; operazione che, in termini strettamente giuridici, è preclusa dal principio di legalità (cui è sottoposta la Pubblica amministrazione dall’articolo 97 della Costituzione) e dalle riserve di legge in materia di diritti di libertà (articoli 14 e seguenti della Costituzione), che precludono all’amministrazione di individuare in sede applicativa cause preclusive al rilascio di un titolo pubblico diverse da quella previste dalla legge».
I giudici fiorentini sottolineano inoltre che non è vero che in tal modo si legittima l’evasione fiscale e contributiva, determinando oltretutto una disparità di trattamento in favore degli stranieri: «L’evasione fiscale e contributiva è e resta fenomeno illegittimo e da reprimere, con i mezzi previsti dalla legge e a carico di tutti coloro che la pongono in essere, cittadini o stranieri; il che vuol dire attivazione delle azioni di recupero dei debiti esistenti e attivazione delle procedure sanzionatorie (in sede amministrativa o penale) per le condotte illecite poste in essere». —
M.D.
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