Il Tirreno

Pistoia

provvedimento annullato  

Vincono il ricorso al Tar due richiedenti asilo esclusi dall’accoglienza

M.D.

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pistoia. Erano stati esclusi dal programma di accoglienza semplicemente per essersi rifiutati di sottoscrivere il regolamento interno della struttura Sprar di cui erano ospiti. Tra l’altro, spinti dal fatto che da due mesi non ricevevano il loro “pocket money”, i due euro e mezzo al giorno previsti per le piccole necessità quotidiane. Un’esclusione, quella decisa dal prefetto di Pistoia il 19 luglio scorso, ingiustificata, sproporzionata. A sentenziarlo è stato il Tribunale amministrativo regionale, al quale i due profughi africani avevano presentato ricorso subito dopo la notifica del provvedimento.

Il Tar, dopo aver accolto la richiesta di sospensiva, ha abbracciato in pieno i motivi con cui l’avvocato difensore aveva chiesto l’annullamento della revoca delle misure di accoglienza. Il legale, Leonardo Baldi, aveva spiegato che il provvedimento fosse arrivato dopo il rifiuto da parte dei due profughi di firmare il regolamento della struttura, nel timore che la firma potesse rappresentare una sorta di ricevuta del trattamento economico spettante loro ma mai ricevuto nei due precedenti mesi (e tra l’altro anche nei tre successivi).

In sintesi non sarebbe stata commessa alcuna delle violazioni alla base dell’estromissione dal progetto di accoglienza: comportamenti violenti da parte degli ospiti, ma anche gravi o ripetute violazioni del regolamento del centro di accoglienza, come ad esempio condotte violente all’interno della struttura, abbandono volontario della medesima, uso di stupefacenti da parte degli ospiti, introduzione di soggetti non autorizzati.

«Il provvedimento impugnato – spiegano adesso i giudici del Tar – è in primo luogo viziato per la mancata valutazione della memoria prodotta dal ricorrente. Nel merito, la condotta ascritta al ricorrente, alla luce della motivazione degli atti impugnati, è stata individuata nel rifiuto di sottoscrivere il regolamento della struttura; trattasi all’evidenza di circostanza che non appare idonea ad integrare una violazione “grave”, né tale da giustificare, al pari dei “comportamenti gravemente violenti”, la revoca della misura di accoglienza disposta a suo favore».

Il Tar, con due distinte sentenze, ha quindi annullato i provvedimenti, condannando inoltre la prefettura al pagamento delle spese processuali. —

M.D.

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