Gioco
«Solo sporadici episodi violenti non c’è reato di maltrattamenti»
L’avvocato della Marinova vuole l’assoluzione con formula piena: nessun testimone della contestata condotta abituale da parte dell’imputata
pistoia. Dal 2103 al giorno della morte, soltanto due testimonianze dirette. In aula, di fronte ai giudici, il racconto di due singoli episodi. Che come tali non possono certo far configurare il reato di maltrattamenti, per sua natura contraddistinto dall’abitualità delle violenze, protratte nel tempo. Ed è per questo che l’avvocata Benedetta Berardinelli, al termine della propria arringa difensiva, ha chiesto l’assoluzione della sua assistita. Con formula piena, perché il fatto non sussiste, perché quei maltrattamenti contestati nel capo d’imputazione non ci sono mai stati. O, in subordine, perché non c’è alcuna prova certa che si siano verificati. Così come – e a maggior ragione – per l’aggravante della morte: applicabile soltanto qualora questa fosse conseguenza di una condotta finale priva di cesure logiche e cronologiche con gli eventuali maltrattamenti inflitti.
«In tutta l’istruttoria processuale – spiega l’avvocata - non è emersa alcuna prova certa dei maltrattamenti. Nessun testimone ci ha detto di aver visto di aver visto la Marinova colpire ripetutamente nel tempo il Molendi».
Soltanto un teste, per l’avvocata non attendibile, ha raccontato di un episodio di violenza fisica: il giovane egiziano che ha assistito mentre la donna colpiva con la cintura dei pantaloni la vittima. «E anche se fosse attendibile, ha riportato di un unico episodio dal 2013 al 2015, quando frequentava la casa dei due coniugi».
Questo per quanto riguarda le violenze fisiche. Stesso discorso per quelle morali. Una sola testimonianza, di una donna, che nel 2016, camminando in strada dietro alla coppia ha sentito la Marinova offendere il marito: “Guarda come sei vestito stupido animale”.
«Il reato di maltrattamenti non sussiste. E comunque manca la prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di una condotta ripetuta nel tempo», spiega la legale.
Così come non c’è nessuna certezza sulla natura delle lesioni, delle ecchimosi riscontrate sul corpo della vittima. Secondo il perito della difesa potrebbero essere state causate da un unico trauma: non da percosse ma dalla caduta in avanti durante un attacco epilettico nella sua forma più grave, in cui il corpo si irrigidisce, si blocca e il colpo non può essere attutito. Compatibile con la frattura del setto nasale e con la successiva diffusione delle ecchimosi sul volto, sul dorso delle mani, sulle gambe, con intensità di colorazione diversa, magari – spiega l’avvocata – facilitata da un farmaco anticoagulante.
E la contestata aggravante della morte? Il nesso causale non può essere certo contestato con l’omissione di soccorso proposta dal pm. «La morte deve essere conseguenza senza cesura logica e cronologica di una condotta finale di una serie di maltrattamenti globalmente considerati». —
M.D.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google