Sicurezza
Espulso per un bus perduto ma il Tar cancella tutto
Il giovane nigeriano si era visto revocare l’ammissione alle misure di accoglienza perché non era rientrato la sera nella sua struttura: colpa di un orario sbagliato
LIZZANO. Quel giovedì pomeriggio aveva raggiunto Porretta con il pullman, per una gita, ma quando era stata l’ora di tornare nella struttura di accoglienza di Lizzano, dove era ospite, si era accorto di essersi sbagliato sugli orari: l’ultima corsa era ormai persa. Un errore che al giovane cittadino nigeriano – profugo richiedente protezione internazionale – era costata la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. Era il 5 ottobre dello scorso anno.
Con una sentenza depositata lo scorso venerdì, il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento emesso pochi giorni dopo dalla prefettura di Pistoia per aver «abbandonato arbitrariamente il centro di accoglienza senza darne preventiva comunicazione».
I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato dal giovane attraverso il proprio avvocato Iacopo Sforzellini.
Il richiedente asilo era ospite della struttura gestita dalla Cooperativa sociale onlus Arkè a Lizzano Pistoiese, mel comune di San Marcello-Piteglio e quel 5 ottobre il suo mancato rientro – come spiegato in udienza dal legale – fu attribuibile al fatto che si era recato con mezzi di linea a Porretta perdendo poi l’ultima corsa utile. Senza poter avvertire la struttura di accoglienza poiché aveva esaurito il credito del telefono cellulare, fornendo comunque spiegazioni quando era stato contattato dal responsabile quella stessa sera, verso mezzanotte.
Un «provvedimento illegittimo poiché egli non avrebbe mai abbandonato il centro di accoglienza, essendo il mancato rientro determinato da un’impossibilità oggettiva ed essendosi comunque presentato volontariamente nella mattina del 6 ottobre 2017, e avendo rappresentato gli elementi a giustificazione dell’assenza temporanea» ha spiegato l’avvocato.
Insomma, secondo la tesi della difesa non vi sarebbe stata alcuna « violazione grave e ripetuta delle regole del centro di accoglienza, costituente presupposto per la revoca delle misure di accoglienza». A conferma del fatto che non aveva alcuna intenzione abbandonare la struttura, il suo ritorno immediato il mattino successivo.
La tesi difensiva è stata fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale, che ha annullato il provvedimento emesso dalla prefettura, che è stata condannata al pagamento delle spese processuali nella misura di 1.500 euro.
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