Il Tirreno

Pistoia

Espropri fantasma, la Regione deve pagare

di Massimo Donati
La variante di Spazzavento realizzata vent’anni fa su terreni mai ufficialmente espropriati (foto Gori)
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La variante di Spazzavento realizzata vent’anni fa su terreni mai ufficialmente espropriati (foto Gori)

Pistoia, il Tar dà ragione ai proprietari dei terreni “illegittimamente occupati” 20 anni fa per realizzare la variante di Spazzavento

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PISTOIA. Quei soldi li aspettano da vent’anni, dall’aprile del 1997. E per averli dovranno aspettare ancora un po’. Ma almeno, adesso, sanno che li incasseranno. Il Tar della Toscana ha infatti accolto il ricorso di sette proprietari dei terreni – tra l’altro adibiti a vivaio in piena terra – su cui è stata realizzata la Variante Lucchese, fra Spazzavento e Masotti. Terreni che, a causa di un rimpallo burocratico di competenze fra Anas, Regione e Provincia che si è protratto per due decenni erano stati loro tolti d’urgenza con un decreto della prefettura ma mai ufficialmente espropriati. E quindi mai pagati.

Adesso, i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno stabilito che – visto che ormai quei terreni attraversati dalla nuova strada non possono logicamente più essere restituiti – i proprietari devono avere ciò che gli spetta per una illegittima occupazione che va avanti da vent’anni.

L’ammontare dell’indennizzo però dovrà essere quantificato: il Tar ha deciso che a farlo sarà un tecnico qualificato dell’Agenzia delle entrate entro due mesi dal conferimento dell’incarico. Una volta stabilita la cifra, a pagarla dovrà essere la Regione, che potrà però rivalersi sull’Anas per le conseguenze del mai completato procedimento di esproprio.

Un’odissea che per i sette ricorrenti inizia il 20 maggio 1996, quando i loro terreni coltivati a vivaio nella frazione di Spazzavento vengono dichiarati di pubblica utilità da parte dell’Anas per la realizzazione della variante alla Ss 435. Il 12 febbraio 1997, dalla prefettura, arriva il decreto di occupazione d’urgenza e, nell’aprile successivo l’impresa appaltatrice ne entra in possesso.

Fatto sta che l’Anas non provvede ad emettere alcun atto di formale acquisizione della proprietà. Intanto il lavori si concludono il 27 luglio 2001. Poi la viabilità viene trasferita alla Regione, che, dal 28 settembre 2001, la consegna alla Provincia. Il tutto senza che arrivi mai il decreto di esproprio.

Nella sentenza pubblicata martedì scorso, il Tar non esprime dubbi: illegittima l’occupazione di quei terreni quando il decreto di esproprio non arriva prima della scadenza dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità.

A chi spetta quindi risarcire si chiedono i giudici? Non all’Anas, in quanto chiamata in causa dai ricorrenti tardivamente, solo a procedimento iniziato. Regione e Provincia, dal canto loro, respingono qualunque responsabilità per la mancata conclusione del procedimento espropriativo: la prima in quanto ritiene che i terreni su cui passa la nuova strada sono formalmente ancora dei privati cittadini e che tale strada adesso è nella disponibilità giuridica della Provincia. La seconda in quanto ritiene di essere solo il soggetto a cui è demandata la manutenzione: la proprietà resta della Regione.

Uno scaricabarile a cui pone fine il Tar dando ragione alla Provincia. «Nonostante la Regione affermi nelle sue difese di non avere “ancora preso in carico la variante alla Sr 435” e che il passaggio di proprietà non si sarebbe ancora perfezionato, è indubbio che alla medesima competano le valutazioni e le responsabilità per l’individuazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione della proprietà del bene privato o, in alternativa, la restituzione dello stesso.

E ciò sia perché di fatto la Regione è il soggetto detentore qualificato del bene, sia perché ad essa, a far tempo dalla consegna da parte del1'Agenzia del Demanio (28 settembre 2001), incombeva l’onere di promuovere e sollecitare la tempestiva emissione del decreto di esproprio da parte del titolare del potere espropriativo, ossia l’Anas».

E poi, qualunque altra interpretazione, spiegano i giudici, lascerebbe i cittadini privati dei loro terreni, privi di qualunque forma di tutela.

Ma concludono con una precisazione: la responsabilità del danno dell’occupazione illegittima resta di chi ha realizzato l’opera non rispettando le regole, cioè l’Anas, su cui, per questo, la Regione si potrà rivalere.

Nel frattempo, la parola passa al funzionario dell’Agenzia delle entrate, che dovrò accertare il valore dei terreni illegittimamente occupati per quantificare ilrisarcimento del danno, in base anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Prossima udienza, il 28 febbraio prossimo.

 

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