Il Tirreno

Pistoia

La discarica del Cassero rimane sotto sequestro

La discarica del Cassero rimane sotto sequestro

La gip del tribunale di Pistoia rigetta l’istanza presentata da Pistoiambiente per la ripresa dell’attività bloccata ormai da otto mesi

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CASALGUIDI. Rimane sotto sequestro la discarica del Cassero. Così come aveva già fatto il Tribunale del riesame, venerdì scorso la gip di Pistoia Maria Elena Mele ha rigettato l’istanza di dissequestro presentata da Pistoiambiente, proprietaria dell’impianto la cui attività è stata bloccata su richiesta della procura il 4 marzo scorso, nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo il rogo divampato il 4 luglio precedente.

La giudice delle indagini preliminari, nel valutare l’istanza depositata dagli avvocati difensori della società, non si è addentrata nel merito della tesi illustrata nel suo ampio ed articolato parere contrario dal sostituto procuratore Luigi Boccia, titolare dell’inchiesta: così come secondo la procura è avvenuto prima del sequestro, neppure con le nuove modalità di gestione proposte dall’azienda per poter riprendere l’attività di conferimento vi sarebbe garanzia sulla non pericolosità dei rifiuti che verrebbero conferiti in discarica.

Ma ha ritenuto che ogni valutazione relativa alla idoneità o meno del “codice comportamentale” proposto dall’azienda non possa prescindere dall’atteso pronunciamento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea sollecitato dalla Cassazione per un caso speculare a quello pistoiese. I giudici europei si dovranno in sintesi pronunciare sulla compatibilità della normativa comunitaria con quella italiana sul tema della caratterizzazione dei rifiuti in base ai cosiddetti “codici specchio” ai fini della loro ammissibilità in discarica.

In particolare per quanto riguarda quei codici identificativi che accompagnano i carichi di rifiuti provenienti non da singole attività produttive, generati nel corso del medesimo processo, ma da altri impianti di smaltimento, in cui vengono trattati e mischiati gli scarti provenienti da più aziende. Carichi su carichi che in passato sono arrivati al Cassero senza essere accompagnati da una descrizione analitica della caratteristiche di ciò che c’era di volta in volta nei cassoni dei camion, bensì con la sola prova di laboratorio svolta una volta l’anno dal produttore.

Una procedura perfettamente normale e legale (e che rispetta le norme europee), secondo Pistoiambiente, basata sulla caratterizzazione dei rifiuti in termini “probabilistici”. Ma non secondo la procura di Pistoia, che ha basato il sequestro dell’impianto proprio sul principio della “precauzione”: i rifiuti dei quali non si conosce con certezza la composizione devono essere considerati rifiuti pericolosi.

Principio della precauzione che, in punta di diritto, la terza sezione della Cassazione ha ritenuto fondato nell’esaminare il ricorso relativo al caso avvenuto a Roma e simile a quello del Cassero: “corretto pare il richiamo al principio di precauzione cui deve conformarsi la gestione dei rifiuti come anche espressamente previsto dalla disciplina generale di gestione, che deve ritenersi applicabile anche nella classificazione dei rifiuti pericolosi con voci speculari al fine di garantire un’adeguata protezione dell’ambiente e della salute delle persone. Conforme a tale principio ed a criteri di ragionevolezza sembra la tesi, recentemente prospettata, sulla base di argomentazioni prettamente scientifiche, secondo la quale una caratterizzazione spinta e sistematica del rifiuto sarebbe necessaria quando lo stesso è sconosciuto”.

Ma la Suprema corte ha ritenuto che restino comunque margini di incertezza sull’interpretazione della disciplina comunitaria, anche in conseguenza delle modifiche apportate nel tempo alla normativa nazionale. E per questo lo scorso luglio ha rimesso il caso alla Corte di giustizia dell’Ue affinché faccia chiarezza: se il regolamento europeo vada o meno riferito anche alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

Così come per gli impianti sequestrati a Roma, ad ottobre è prevista l’udienza davanti alla Cassazione sul ricorso per il dissequestro presentato per la discarica del Cassero. Anche se il caso verrà affrontato davanti ad una sezione diversa, è probabile che la linea dei giudici sarà la stessa seguita dai colleghi: interpellare la Corte di giustizia europea.

Nel qual caso i tempi per un eventuale dissequestro e conseguente ripresa dell’attività nell’impianto serravallino si allungherebbero ulteriormente.



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