Il Tirreno

Pistoia

Comune condannato per discriminazione

Non ha riconosciuto a una lavoratrice precaria il periodo della maternità ai fini dell’assunzione

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PISTOIA. Comune di Pistoia condannato per discriminazione di genere nei confronti di una lavoratrice precaria, a cui non ha riconosciuto ai fini della stabilizzazione lavorativa il periodo della maternità. «Una sentenza che ci rende particolarmente orgogliose, destinata a far giurisprudenza», affermano la responsabile dell’ufficio vertenze della Cgil, Luana del Bino, l’avvocato che ha seguito la causa, Marica Bruni e la segretaria della Funzione pubblica Cgil, Silvia Biagini.

Con sentenza numero 132 del 7 giugno 2016 il giudice del lavoro Maria De Renzis ha riconosciuto la discriminazione di genere subìta da una dipendente precaria del Comune, condannando l’ente all’assunzione a tempo indeterminato, con la ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale pregressa, nonché al risarcimento del danno (10.000 euro più gli interessi di legge dal giorno della domanda giudiziale fino al suo soddisfacimento).

Il fatto risale all’anno 2007, quando con la giunta Berti si avviò un percorso di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari dell’ente, ma la vertenza è andata in giudizio solo pochi giorni fa a causa dei tempi della giustizia. La donna lavorava da tre anni come collaboratrice scolastica negli asili comunali, e aveva i requisiti per accedere alla stabilizzazione. Altre l’hanno ottenuta, e avrebbe potuto averla anche lei, se le fosse stato riconosciuto come periodo lavorato l’assenza determinata dall’astensione obbligatoria per maternità. «Nonostante il protocollo d’intesa - spiega l’avvocato Bruni - firmato con la Provincia nel 2008, il Comune di Pistoia non ha voluto riconoscere questo periodo, ponendosi anche in contrapposizione con la giurisprudenza europea, in particolare con la Direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Per l’ente la maternità è stato motivo di penalizzazione. Si consideri anche la ricaduta psicologica di una condotta datoriale del genere».

«Dopo un periodo di disoccupazione - prosegue Silvia Biagini - la dipendente ha continuato a lavorare con contratti a tempo determinato in Comune, al fianco delle colleghe che nel frattempo avevano ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Questa sentenza apre scenari interessanti per i tanti lavoratori precari degli enti pubblici, e ha permesso di rendere giustizia a una vicenda di inaccettabile discriminazione dovuta alla maternità». (t.g.)

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