Il Tirreno

Pistoia

Evasione fiscale, un filo diretto tra procura e Agenzia Entrate

Evasione fiscale, un filo diretto tra procura e Agenzia Entrate

Siglato un protocollo d’intesa, tra i primi in Italia, per lo scambio di informazioni per la cosiddetta emersione spontanea dei redditi e delle attività finanziarie detenuti fuori dal Paese e non dichiarati

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PISTOIA. In base alle stime dell’Agenzia delle entrate, la nostra è tra le province a più alto tasso di “infedeltà fiscale” del paese, senz’altro la prima in Toscana. Se poi si vanno a prendere in esame le stime sul reddito sommerso, si assiste in alcuni studi addirittura ad un – in questo caso – ben poco lusinghiero gemellaggio Pistoia-Reggio Calabria.

Fatto sta che anche per questo il protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi alla procura della Repubblica di piazza del Duomo – il primo in Italia se si escludono quelli adottati in Sicilia – ha un significato che va oltre quello del semplice primato. L’accordo, firmato venerdì scorso dal procuratore capo Paolo Canessa e dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate Pier Paolo Verna, riguarda la cosiddetta “voluntary disclosure”, la possibilità cioè, introdotta con la legge 186/2014, per favorire l’emersione spontanea di capitali illecitamente detenuti all’estero e la regolarizzazione anche degli imponibili sottratti a tassazione in Italia.

Più precisamente, potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti da investimenti o attività finanziarie all’estero.

A differenza del famigerato scudo fiscale di Tremonti, non siamo in presenza di un condono a basso costo per l’evasore: il contribuente che deciderà di svelare le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio nazionale (entro il prossimo 30 settembre, salvo proroghe), dovrà pagare fino all’ultimo centesimo le imposte previste usufruendo unicamente di uno sconto sulle sanzioni.

Non tutti però possono usufuire di tale possibilità: ragione di inammissibilità è l’esistenza di un procedimento penale di natura tributaria a carico del richiedente, che però deve esserne a conoscenza, ad esempio perché ha ricevuto un avviso di garanzia, oppure un avviso di chiusura delle indagini, o perché è stato sottoposto a perquisizioni o sequestri...

E qui entra il gioco il protocollo d’intesa sottoscritto a palazzo di giustizia, il cui obiettivo è quello di raccordare l'operato dell’amministrazione finanziaria con quello dell'autorità giudiziaria. Nel dettaglio, la procura, per ciascun contribuente, comunicherà all'Agenzia delle entrate se lo stesso abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di un'attività istruttoria penalmente rilevante, specificando i reati per i quali è stata avviata, ovvero la non rilevanza degli stessi in ordine all’ammissibilità della procedura prevista dalle legge 186.

L'Agenzia delle entrate, a sua volta, incassati i versamenti dovuti dal contribuente, comunicherà alla procura la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per reati indicati dalla normativa: limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, per i reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, per i reati di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva, nonché per le condotte relative ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'amministrazione finanziaria comunicherà per contro alla procura i nominativi dei contribuenti che hanno prodotto documenti falsi o hanno riferito notizie false per accedere alla procedura.

Sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l'agenzia delle entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi.

La “voluntary disclosure” deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda da parte del contribuente, non sono scaduti i termini ordinari per l'accertamento.

Massimo Donati

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