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Orsi: recenti sentenze favorevoli all'uso di agenzie private
Pistoia, il presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro interviene sul caso AnsaldoBreda
PISTOIA. Nel caso della legge 104 la giurisprudenza sta prendendo una certa direzione, ma anche in casi in cui il dipendente era ufficialmente in malattia e l’azienda riteneva che stesse agendo illecitamente la Cassazione ha avallato l’uso dell’agenzia investigativa». Il ricorso all’investigatore privato è stato riconosciuto legittimo in diverse circostanze, spiega Antonio Orsi, presidente provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
Orsi cita la sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2001, n. 6236: “Le disposizioni dell’art. 5 1. n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulle facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituto previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa”. La sentenza n. 24580 del 17 settembre -31 ottobre 2013 della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso del datore, che si è avvalso della collaborazione di investigatori privati per verificare “la sussistenza di un comportamento illecito del lavoratore”.
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza (la 4984 del 4 marzo 2014) si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 legge 104/92 da parte di un lavoratore. In sintesi per la Cassazione “va licenziato chi usa il permesso della 104 per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso”. Analogo pronunciamento la Cassazione lo ha espresso a favore di un’azienda de L’Aquila che aveva fatto pedinare un dipendente con la 104. La sentenza è la n. 8784 del 30 aprile 2015. (t.g.)
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