Il Tirreno

Pistoia

Orsi: recenti sentenze favorevoli all'uso di agenzie private

Pistoia, il presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro interviene sul caso AnsaldoBreda

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PISTOIA. Nel caso della legge 104 la giurisprudenza sta prendendo una certa direzione, ma anche in casi in cui il dipendente era ufficialmente in malattia e l’azienda riteneva che stesse agendo illecitamente la Cassazione ha avallato l’uso dell’agenzia investigativa». Il ricorso all’investigatore privato è stato riconosciuto legittimo in diverse circostanze, spiega Antonio Orsi, presidente provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Orsi cita la sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2001, n. 6236: “Le disposizioni dell’art. 5 1. n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulle facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituto previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa”. La sentenza n. 24580 del 17 settembre -31 ottobre 2013 della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso del datore, che si è avvalso della collaborazione di investigatori privati per verificare “la sussistenza di un comportamento illecito del lavoratore”.

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza (la 4984 del 4 marzo 2014) si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 legge 104/92 da parte di un lavoratore. In sintesi per la Cassazione “va licenziato chi usa il permesso della 104 per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso”. Analogo pronunciamento la Cassazione lo ha espresso a favore di un’azienda de L’Aquila che aveva fatto pedinare un dipendente con la 104. La sentenza è la n. 8784 del 30 aprile 2015. (t.g.)

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