Gioco
Artigiana di Larciano vince la causa contro Equitalia
Contro la legge secondo il giudice quell’ipoteca iscritta per un debito di appena 5.000 euro oltretutto già saldato
LARCIANO. Alle volte ricordare il mito di "Davide contro Golia" è utile. E questa volta, a soccombere di fronte alla tenacia del più debole di turno, è toccato a Equitalia, colpevole di aver trattato con “arroganza” un’artigiana di Larciano che chiedeva di poter cancellare l'ipoteca iscritta anni prima su un suo immobile per un debito di qualche migliaio di euro.
«Avevo un debito di circa 5.000 euro con l'Inps – spiega Daniela Tavanti – ed Equitalia mi iscrisse un’ipoteca impedendomi di prendere mutui e creandomi notevoli danni. Poi, nonostante ci sia stato il pagamento del debito da parte mia e nonostante le mie molte richieste, Equitalia si era rifiutata di cancellare l'ipoteca se non avessi pagato delle somme ingenti che ritenevo ingiuste. Fui trattata con arroganza».
Era accaduto, infatti, che l'iscrizione dell’ipoteca era stata effettuata per un debito inferiore a 8.000, quando già la giurisprudenza aveva chiarito come per debiti di tale importo l'esattore non potesse porre in essere azioni esecutive nei confronti dei cittadini.
«Con l'aiuto di mio marito – prosegue l’artigiana di Larciano – avevo spiegato questo ai funzionari di Equitalia, che però mi chiedevano 705 euro per cancellare l'ipoteca, quando le spese vive per la cancellazione erano di circa 150 euro. Chiedevano 400 euro per spese generiche e addirittura 250 euro di interessi».
Da lì al Tribunale il passo è stato breve e, assistita dall'avvocato Alessandro Fagni, del foro di Pistoia, la contribuente ha ottenuto un pieno successo: il giudice di Firenze, pochi giorni fa, ha infatti dichiarato illegittima l'ipoteca iscritta da Equitalia, ordinando di cancellarla immediatamente e a sue spese e condannandola l’azienda anche al rimborso di tutte le spese della causa. Il giudice Stefania Carlucci, accogliendo la tesi portata avanti da Daniela Tavanti ha ritenuto che già la legge 602/1973 aveva vietato l'espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 8.000 euro. Le sezioni unite della Cassazione avevano poi, nel 2010, interpretato tale legge nel senso di rendere illegittima anche l'iscrizione di ipoteche.
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