La protesta
Ammanco Comunità montana anche la Regione parte civile
PISTOIA. Ha preso il via davanti al tribunale collegiale (presidente Luciano Costantini) il processo per l'ammanco da oltre un milione di euro nella ex Comunità montana. Imputato, l'ex economo della...
PISTOIA. Ha preso il via davanti al tribunale collegiale (presidente Luciano Costantini) il processo per l'ammanco da oltre un milione di euro nella ex Comunità montana. Imputato, l'ex economo della Comunità, Giuliano Sichi, chiamato a rispondere di peculato e falsità ideologica in atti pubblici, difeso dall'avvocato Pamela Bonaiuti. Sichi è accusato di aver sottratto 1.143.957 euro nell'arco di dieci anni, dal 2001 al 2011.
Il pubblico ministero del procedimento è Luigi Boccia. Avvocato della Provincia Lucia Coppola, del Comune di San Marcello Giovanni Sarteschi, dei Comuni di Sambuca, Marliana, Piteglio e Abetone Vito Di Berardino, del Comitato recupero ammanco ex Comunità montana Gabriele Focosi (del Foro di Lucca).
Dopo San Marcello e Cutigliano (era presente il sindaco Tommaso Braccesi) hanno chiesto di essere ammessi quali parti civili anche i Comuni di Sambuca, Piteglio, Abetone e Marliana.
E dopo la Provincia ha chiesto la costituzione di parte civile anche la Regione Toscana. «Il presidente Enrico Rossi - spiega l'avvocato Nicola Gentini - ritiene che la Regione abbia subìto un danno economico diretto. Il 50% degli entroiti del demanio forestale dovevano infatti essere riversati dalla ex Comunità montana nelle casse della Regione».
Il tribunale collegiale (composto, oltre che da Costantini, dai giudici Giuseppe Ciccarelli e Vanessa Rocchi) ha accolto tutte le richieste di costituzione di parte civile ad eccezione di quella nuovamente presentata dal Comitato recupero ammanco ex Comunità Montana, presieduto da Graziella Cimeli, perché «la sua costituzione è stata successiva all'ammanco. È avvenuta quando il reato era già stato commesso».
Respinte anche le eccezioni dell'avvocato Bonaiuti sulla nullità del decreto che dispone il giudizio relativamente al capo A (peculato) e capo B (falsità ideologica).
Nel decreto, sostiene l'avvocato difensore, «viene determinata la somma che si ritiene sia stata sottratta dai mandati di pagamento. Di questi mandati non vengono specificati la quantità, né il numero di riferimento o la data. Per la contestazione si rimanda all'atto principe di polizia giudiziaria, il comunicato di notizia di reato, che non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento».
«Gli elementi strutturali e oggettivi del reato di peculato - è stata la risposta del tribunale collegiale, che ha rigettato la richiesta di nullità del decreto - sono stati tutti indicati in modo puntuale. Anzi, il pm ha fornito all'imputato il dettaglio della somma di cui gli contesta l'appropriazione, quando avrebbe potuto limitarsi all'indicazione del solo totale, soddisfacendo anche in quel caso i requisiti minimi richiesti dalla legge.
Quanto al delitto di falsità ideologica aggravata contestata al capo B l'oggetto materiale del reato è costituito dai mandati di pagamento di cui si assume la falsificazione. Il collegio - prosegue Costantini - condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il rinvio per relationem può essere effettuato solo ai provvedimenti giudiziari e non ad atti delle indagini. Tuttavia, il pubblico ministero ha specificato quali sono i mandati di pagamento di cui contesta la falsificazione, e l'imputato viene messo in grado di potersi difendere compiutamente».
Il processo proseguirà ora il 22 gennaio e il 26 febbraio 2015 con l'ascolto dei primi testi di difesa e accusa. L'avvocato difensore ha chiesto (ed è stato ammesso) l'esame dell'imputato. «Giuliano Sichi - annuncia Bonaiuti - intende dire tutto quello che sa su questa vicenda». (t.g.)
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