Il Tirreno

Pistoia

Caffè Valiani, il Tar boccia il Comune

di Massimo Donati
Caffè Valiani, il Tar boccia il Comune

Accolto il ricorso dei proprietari contro il no all’apertura nello storico edificio di una filiale della Bcc di S. Pietro in Vincio

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PISTOIA. Dal punto di vista delle conseguenze pratiche avrà una portata assai limitata, visto che il futuro dello storico locale di via Cavour sembra ormai ben indirizzato su un’altra strada e che i giudici non hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, la sentenza con cui il Tar ha dato ragione ai proprietari del Caffè Valiani potrebbe essere un pesante precedente per quanto riguarda i paletti che il Comune di Pistoia, con il suo Piano per la città storica, ha posto alla libertà di scelta dei proprietari per quanto riguarda la destinazione d’uso dei fondi commerciali considerati caratteristici.

Fatto sta che con la sentenza in questione, depositata il 30 maggio, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia Valiani contro il provvedimento con cui, nel giugno 2013, il Comune di Pistoia aveva bocciato la richiesta di affittare la sede dello storico caffè, ormai chiuso perché non più economicamente sostenibile, alla Banca di credito cooperativo di San Pietro in Vincio, affinché vi potesse aprire la sua filiale cittadina.

L’amministrazione comunale aveva dato parere negativo alla variazione, ritenuta «in contrasto con il valore simbolico assunto dal Caffè Valiani, che fa parte del selezionato elenco dei locali che conservano ricordi, cimeli e arredi di valore culturale ed artistico per la storia nazionale». Parere che aveva reso nullo il contratto preliminare siglato con la banca, che quindi aveva trovato un altro locale da affittare.

Il Tar ha accolto il ricorso per una serie di motivazioni. Secondo i giudici, è indubbio che l’attività di una banca commerciale rientri tra le attività svolte da un imprenditore commerciale, perciò esercitabili urbanisticamente in un immobile con destinazione commerciale.

Ma soprattutto, secondo il Tar è errata la valutazione del Comune sull’articolo 16 del Piano per il centro città. «L’edificio interessato dalla futura locazione alla banca era infatti l’edificio modulare (quello cioè risultato dall’unione negli anni di diversi edifici preesistenti) e non quello adibito in passato ad edifici di culto, e la norma che lo riguarda è non l’articolo 16 ma l’articolo 20 del Piano, che non richiede l’assenza di “motivi di contrasto con i valori formali e simbolici” posti a fondamento del parere negativo».

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