Sicurezza
L’Asl va in guerra per la Tia non dovuta
L’Azienda non ha pagato Iva per 40mila euro a Cis e Publiambiente e ora si rivolge ad un legale per opporsi alle ingiunzioni
PISTOIA. È guerra per l’Iva sulla Tia, e al pari di migliaia di cittadini e aziende in tutt’Italia, anche l’Azienda sanitaria pistoiese non è intenzionata a pagare. Cis e Publiambiente inviano tramite Equitalia e Sorit ingiunzioni di pagamento, e l’Asl 3 decide di conferire il mandato ad un legale per opporsi alle ingiunzioni. La somma richiesta, di questi tempi, non è lieve: 40mila euro che, afferma il direttore generale Roberto Abati, «potrebbero essere destinati all’assistenza sanitaria una volta confermato che non sono dovuti».
L’Asl va al contenzioso come qualsiasi ditta per l’Iva su Tarsu e Tia, non dovuta secondo due sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. L’Azienda aveva chiesto al Cis (nel dicembre del 2011) e a Publiambiente (maggio 2012) il rimborso dell’imposta precedentemente pagata, e la fatturazione delle successive tariffe senza l’applicazione dell’Iva. «I creditori - spiega l’Asl - hanno disatteso le richieste e abbiamo ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento delle successive fatture per la sola quota imponibile». Publiambiente e Cis hanno iscritto a ruolo il credito residuo, notificando tramite Equitalia e Sorit le ingiunzioni di pagamento. Si tratta di 2.192 euro per il Cis (Consorzio di cui sono soci i Comuni di Agliana, Quarrata e Montale) e di 38mila euro per Publiambiente, partecipata del Comune di Pistoia. L’Asl ha conferito mandato di resistere in giudizio all’avvocato Andrea Ghelli del Foro di Pistoia.
Ricordiamo che, con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente l’illegittimità dell’Iva sulla Tia, censurando il comportamento del governo precedente, che con la circolare n. 3/2010 del Ministero dell’Economia e della Finanze e con un decreto interpretativo (Dl 78/2010), aveva provato ad aggirare l’ostacolo (rappresentato dalla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale) “cambiando” nome alla Tia, da Tariffa d’igiene ambientale Tia 1 in Tariffa integrata ambientale Tia 2, etichettandola pertanto come prestazione di servizio assoggettabile all’Iva. Mancando però il regolamento attuativo per la nuova Tia 2 il governo aveva stabilito che ad essa andasse applicato il regolamento del 2009 della Tia 1, sulla quale l’Iva è stata dichiarata illegittima. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha infatti stabilito che la Tia è una tassa e non una tariffa, e, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’Iva al 10%. Migliaia i cittadini che hanno richiesto in questi anni il rimborso di quanto illegittimamente pagato, e migliaia i ricorsi vinto presso i giudici di pace. La Corte di Cassazione ha ribadito nuovamente nel 2012 che l’Iva non doveva essere applicata e che i cittadini se la sono trovata in bolletta ingiustamente. Le associazioni dei consumatori, all’indomani della sentenza del 2012, hanno invitato gli utenti a richiedere la cessazione dell’applicazione dell’Iva, senza aspettare il 1 gennaio 2013, quando l’Imposta è scomparsa con la nuova tassa sui rifiuti. E hanno sollecitato governo e Parlamento a una soluzione normativa urgente «dando piena applicazione alle sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione, restituendo l’Iva pagata indebitamente da milioni di cittadini attraverso uno storno sulle future bollette o consentendo la detrazione dell’importo non dovuto nelle dichiarazioni dei redditi».
Tiziana Gori
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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