Sicurezza
Un regime fiscale agevolato
L’Irpef non si paga sui guadagni ma sui redditi catastali
PISTOIA. L’azienda agricola che svolge attività floro vivaistica è soggetta ai fini tributari a regimi fiscali agevolati. I vivai non sono tenuti a tenere la contabilità generale.
Il sistema tributario in agricoltura, spiega lo studio Asnali, è caratterizzato da norme che spesso rappresentano una deroga alle regole ordinarie. In materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva, al 10%) i produttori agricoli sono tenuti ad osservare gli adempimenti fiscali previsti per le imprese: fatturazione delle operazioni attive, registrazione, dichiarazione, ecc. Oggetto del tributo Iva sono le operazioni di vendita dei prodotti, e solo determinate operazioni di acquisto (ad esempio sono totalmente esclusi dal tributo il costo del lavoro, le operazioni finanziarie e assicurative, ecc.)
Per quanto concerne le imposte dirette (Irpef), l’agricoltura rientra nel contesto dei redditi fondiari. La tassazione prescinde pertanto dai risultati effettivi della gestione, ed avviene sulla base delle rendite fondiarie. Anche in questo caso la determinazione del reddito prodotto è relativamente semplice, perché occorre tener conto di molteplici variabili, quali la coincidenza o meno delle coltivazioni praticate con quelle in catasto, la mancata coltivazione e la perdita di prodotti per eveni naturali.
«Le tasse - spiega Morelli - non si pagano su quello che l’imprenditore guadagna - ma su quelli catastali che vengono attribuiti d’ufficio ai terreni. Che l’imprenditore ci guadagni zero o milioni la tassazione è definita dal catasto: 2500 euro circo per ettaro di terreno. Su un vivaio di 10 ettari, la base imponibile sarà di 25mila euro».
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