Il Tirreno

Pistoia

Giusti, il Tar annulla lo stop all’attività

Accolto il ricorso dell’imprenditore contro l’ordinanza della Provincia sull’impianto di raccolta di inerti

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PISTOIA. Dopo l’assoluzione con formula piena dello scorso aprile davanti al tribunale penale, ora, per Franco Giusti, arriva anche l’accoglimento del ricorso presentati al Tar. Il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione all’imprenditore edile pistoiese ed ha annullato l’ordinananza con cui, il 24 ottobre 2008, la Provincia dispose il divieto di prosecuzione dell’attività per l’impianto di recupero di inerti che la ditta “Solai Giusti Marcello snc” aveva in via Fiorentina 89.

La vicenda è quella del deposito di materiali inerti al Fagiolo, che aveva visto alcuni residenti della zona presentare un esposto nel 2005 per la presenza di polveri dovute all'area di stoccaggio. Il Corpo Forestale sequestrò il cumulo di calcinacci e altri scarti edili. Gestione di rifiuti non autorizzata, getto pericoloso di cose atte a molestare le persone e falsità ideologica in atto pubblico le imputazioni nel processo che aveva preso il via il 23 febbraio 2011 nei confronti di Franco Giusti, che all'epoca dei fatti era legale rappresentante dell’azienda e delegato alla gestione dell'impianto di recupero di calcinacci e altri residui di ristrutturazioni e scavi compiuti soprattutto da ditte che acquistavano dalla Giusti i materiali per i propri lavori. La procura aveva configurato in tale accumulo di materiali uno stoccaggio irregolare di rifiuti inerti. Il processo si è poi concluso con l’assoluzione.

L’altra mattina, invece, è stata depositata la sentenza del Tar della Toscana, che ha accolto le motivazioni presentate dall’azienda. I giudici hanno sottolineato due punti: a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia; la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

Orbene, tra le condizioni che l’azienda doveva rispettare non c’era quella della conformità urbanistica «che potrebbe, al massimo, essere contestata in sede di richiesta di autorizzazione, evitando di far maturare il silenzio-assenso».

Infatti l’attività di recupero inerti era stata per ben due volte autorizzata dalla Provincia attraverso il cosiddetto silenzio-assenso, quando la presunta difformità urbanistica (contestata in un atto del Comune di Pistoia, che aveva ordinato alla società il ripristino della conformità urbanistica dei luoghi dal momento che l’attività insisteva su una zona in cui era incompatibile) era già esistente e avrebbe dovuto essere contestata.

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