Gioco
Illegittima l’assunzione del capo dell’Urbanistica
Il Tribunale amministrativo dà ragione ad architetto per il concorso 2008 e condanna Palazzo di Giano al pagamento delle spese del processo
PISTOIA. Anche se il passare del tempo ne ha ormai reso inutile l’eventuale annullamento, quei provvedimenti adottati furono illegittimi: il Tar della Toscana ha condannato il Comune di Pistoia al pagamento delle spese di giudizio – 2.000 euro – in favore di una professionista, un architetto, che, nel 2008, aveva presentato ricorso dopo l’esito sfavorevole di un concorso per l’assunzione del dirigente del Servizio urbanistica e assetto del territorio.
Il contratto in questione, che, a causa della rinuncia del primo in graduatoria, andò all’architetto Francesco Bragagnolo, era a tempo determinato, per una durata di soli tre anni. Ed è per questo motivo che il tribunale amministrativo, nonostante abbia dato ragione, con la sua sentenza, depositata nei giorni scorsi, alla ricorrente (l’architetto Marta Gentili, che risultò quarta in graduatoria), ha ritenuto di non dover annullare i provvedimenti impugnati, in quanto ormai privi di efficacia: scaduto il contratto, il posto di dirigente è stato successivamente assegnato a un altro professionista, al termine di un nuovo concorso.
Fatto sta però che i giudici del Tar hanno ritenuto il ricorso fondato, sebbene si siano dichiarati incompetenti nei riguardi di un eventuale risarcimento da parte del Comune nei confronti dell’architetto Gentili (materia di competenza, questa, della giustizia civile e non di quella amministrativa).
Nel merito, il tribunale amministrativo ha ritenuto che l’intero procedimento del concorso per l’assunzione sia stato viziato a monte, dalla violazione dell’articolo 27 del Regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro approvato dalla giunta comunale di Pistoia nel dicembre 2004. La disposizione prevedeva una procedura precisa in tema di accesso alla qualifica di dirigente: “Le modalità di assunzione e i requisiti richiesti per la copertura dell’incarico saranno determinati dalla giunta, di norma, salvo motivate situazioni di carattere straordinario ed urgente, con l’approvazione del piano annuale del fabbisogno”.
Nel caso in questione, però, la selezione pubblica fu indetta con una determinazione del dirigente dell’unità operativa Gestione organico: un chiaro vizio di incompetenza secondo il Tar, che, nella sua sentenza, sottolinea che “un corretto esercizio delle competenze avrebbe potuto portare a disciplinare diversamente la selezione, con esiti che (almeno in teoria) avrebbero potuto essere più favorevoli per la ricorrente”.
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