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L’avvocatessa in maternità ha diritto al rinvio delle udienze
La Corte di Appello dà ragione ad una professionista il cui cliente era stato condannato rilevando la «violazione di assistenza dell’imputato»
PISTOIA. L'avvocatessa in maternità ha lo stesso diritto delle altre donne lavoratrici a essere esentata dal lavoro per tre mesi dopo il parto nonchè a chiedere il rinvio delle udienze fissate in questo periodo di tempo: di conseguenza la Corte d'appello di Firenze ha annullato una sentenza di condanna del tribunale di Pistoia contro un uomo accusato di aver rubato un orcio, perchè il legale donna che lo difendeva non potè presenziare all'udienza preliminare avendo partorito appena 25 giorni prima.
L'avvocatessa, puerpera, aveva chiesto di rinviare la data dell'udienza ma il gup del tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano, non ritenne rilevante il motivo dell'impedimento a comparire in aula della professionista; quindi l'udienza si svolse regolarmente il 20 maggio 2008 con un sostituto del difensore titolare. Successivamente si è tenuto il processo e l'imputato è stato condannato l'11 giugno 2010. Su questa vicenda la Corte d'appello ha pronunciato la nullità della sentenza di primo grado «per violazione di assistenza dell'imputato», dando rilevanza, in modo assolutamente innovativo, allo stato di gravidanza-maternità del difensore stesso, ai fini della richiesta di rinvio di udienza per un suo legittimo impedimento.
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