Il Tirreno

Pistoia

Renzo Dell’Anno torna alla guida della procura

di Massimo Donati
Renzo Dell’Anno torna alla guida della procura

Il Tar del Lazio ha annullato la deliberazione con cui lo scorso aprile il Csm non lo aveva confermato nella sua funzione per un altro quadriennio

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PISTOIA. Renzo Dell’Anno è di nuovo il procuratore capo di Pistoia. Il Tar del Lazio ha annullato la deliberazione con cui, il 19 aprile dello scorso anno, scaduto il suo mandato quadriennale, il plenum del Consiglio superiore della magistratura non lo aveva confermato alla guida della procura della Repubblica di piazza Duomo.

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è stata depositata ieri mattina. I giudici della prima sezione del Lazio hanno bocciato praticamente tutti i rilievi che il Csm aveva mosso per respingere (caso unico in Italia dalla riforma del 2006) la domanda avanzata da Dell’Anno per restare in carica altri quattro anni. Adesso – non c’è una scadenza precisa, ma potrebbero passare mesi – il plenum del Csm dovrà procedere una nuova valutazione della richiesta, escludendo però tutti i profili negativi su cui si era basata la deliberazione di non conferma e giudicati irrilevanti dal tribunale amministrativo.

Nel frattempo, l’orologio della procura viene rimesso indietro di un anno, al 19 aprile scorso: Renzo Dell’Anno torna a rivestire immediatamente il ruolo di procuratore capo della Repubblica come se niente fosse accaduto. Probabilmente (ma essendo, come detto, il primo caso in Italia, niente è scontato, vista l’assenza di una qualunque “giurisprudenza” in materia), l’anno vissuto nel limbo da Renzo dell’Anno – che ha continuato sì a lavorare quotidianamente nel suo ufficio del palazzo di giustizia ma come semplice sostituto – verrà recuperato facendo partire il suo prossimo eventuale quadriennio da procuratore capo solo dal momento in cui sarà depositata la nuova valutazione del Csm.

Il Tar del Lazio, con la sua sentenza, ha annullato anche la deliberazione con cui, il 10 ottobre scorso, il Csm aveva incluso tra gli uffici vacanti quello di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, per il quale già trenta magistrati hanno nel frattempo presentato domanda ed è in via di formazione la relativa graduatoria per l’assegnazione dell’incarico.

Come detto, i giudici amministrativi romani (presidente Calogero Piscitello, consiglieri Angelo Gabbricci e Anna Bottiglieri) hanno analizzato i rilievi negativi del Csm giudicandoli poi ininfluenti alla luce dei motivi del ricorso presentato da Dell’Anno. «Orbene – si legge nella sentenza depositata ieri – non vi è anzitutto dubbio che il Csm ha tenuto un comportamento contraddittorio». E ancora: «...la decisione di negargli la conferma avrebbe dovuto sorreggersi su di un complesso coerente di giustificazioni».

Per quanto riguarda le accuse mosse dal Csm all’organizzazione dell’ufficio decisa da Dell’Anno, il Tar ribatte che questa non ha determinato alcun tangibile pregiudizio per l’efficienza del servizio. Condivise dal Tar anche le motivazioni del procuratore alla base della ripartizione del lavoro tra i vari sostituti: «Riguardo agli addebiti organizzativi, nel suo giudizio il Csm ha attribuito eccessivo, e dunque illogico, rilievo a inadempimenti essenzialmente formali, secondari in una struttura di contenute dimensioni come la procura di Pistoia».

Bocciati anche i rilievi relativi alla presunta violazione dell’autonomia dei sostituti. Il Tar riconosce che Dell’Anno non ha fatto che applicare la legge, anche in materia di misure cautelari: «Le misure cautelari disposte devono essere di massima conosciute e approvate dal procuratore, salvo deleghe preventive sempre revocabili».

Inidoneo a sorreggere il diniego di conferma anche l’addebito riferito all’uso improprio del registro modello 45, in cui vengono iscritti gli atti non costituenti notizia di reato: a parte il limitato numero di casi in cui poi tali fatti sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato (in media con tante altre procure), il Tar ribatte come il Csm non abbia citato neppure un caso in cui tale duplice iscrizione abbia pregiudicato il corretto esercizio dell’azione penale.

Confermato il contrasto aperto con uno solo dei suoi sostituti, il Tar sottolinea infine come Dell’Anno avesse un rapporto di collaborazione con gli altri pm.

Unico rilievo condiviso dal Tar – che lo ritiene però insufficiente per la mancata riconfema – è sulla linea guida consigliata da Dell’Anno ai pm per limitare il numero dei processi: concedere le attenuanti generiche agli imputati che presentano domanda di patteggiamento in fase di indagini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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