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Pistoia

«Incidente probatorio viziato»

«Incidente probatorio viziato»

I legali chiedono l’inutilizzabilità dell’interrogatorio davanti al gip dei due Diddi

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PISTOIA. Incidente probatorio da dichiarare nullo, o, quantomeno, inutilizzabile nel corso del processo.

Una nuova eccezione è stata sollevata ieri mattina davanti al tribunale dai difensori degli imputati, e riguarda l’incidente probatorio dello scorso agosto, nel corso del quale, in una sorta di anticipo di dibattimento, vennero interrogati davanti al gip i due imprenditori Carlo Alberto e Cristian Diddi. A spiegare i motivi per cui il verbale dell’incidente probatorio non dovrebbe essere inserito nel fascicolo del dibattimento è stato l’avvocato Andrea Niccolai.

Dopo averli interrogati, per scongiurare che la futura deposizione nel corso del processo potesse essere viziata da eventuali “pressioni”, il pm avanza la richiesta di incidente probatorio per fissare nero su bianco le dichiarazioni di Diddi padre e figlio, in base all’articolo 392 del codice di procedura penale, lettera C: i due sono chiamati a testimoniare in veste di indagati su fatti concernenti la responsabilità di altri. La richiesta viene accolta dal gip, senza alcun tipo di valutazione, proprio perchè avanzata in tali termini. Durante l’incidente probatorio,però, i due Diddi si avvalgono della facoltà di non rispondere. «In quel preciso momento secondo noi l’incidente probatorio si doveva concludere» ha spiegato l’avvocato Niccolai.

Invece il gip decide di andare avanti, intimando ai due indagati di rispondere alle domande in veste di testimoni assistiti, limitando la loro facoltà di non rispondere al solo reato di associazione a delinquere. Ma costringendoli a rispondere sulle accuse di corruzione e turbativa d’asta, che sono reati fine che pur sempre rientrano nel capo di imputazione A), l’associazione a delinquere, del quale i due Diddi devono rispondere assieme agli altri indagati.

«Nel momento in cui – ha spiegato l’avvocato Niccolai – il gip impone di rispondere su fatti che secondo lui sono solo episodi di corruzione e di turbativa d’asta ma che secondo noi sono parte integrante del capo A), viene violata la lettera C dell’articolo 392. Da qui l’inutilizzabilità in questo processo degli atti dell’incidente probatorio». (m.d.)

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