Il Tirreno

Pistoia

«C’era rischio di fuga di notizie interne»

di Massimo Donati
«C’era rischio di fuga di notizie interne»

Indagati iscritti sotto falso nome nel registro delle notizie di reato, il pm replica alle eccezioni degli avvocati

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PISTOIA. Quegli indagati iscritti nel registro delle notizie di reato sotto falso nome? Per necessità, per salvaguardare le indagini da possibili fughe di notizie interne alla procura. A rivelarlo, ieri mattina nel corso del processo Untouchables sugli appalti pilotati, il pm titolare dell’inchiesta: «Un rischio concreto emerso nel corso delle indagini».

Il pubblico ministero Francesco Sottosanti ha reso noto il particolare nel corso della lunga replica con cui ha ribattuto in punta di diritto alle eccezioni preliminari sollevate nelle due precedenti udienze, e anche ieri mattina, dagli avvocati difensori dei 15 imputati. Eccezioni mirate complessivamente a far dichiarare al tribunale la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato in quanto, secondo loro, la richiesta del pm non sarebbe stata suffragata dai requisiti fondamentali previsti dal codice di procedura penale necessari per l'accoglimento da parte del gip. L’udienza di ieri si è conclusa ben dopo le 14 e ciò ha obbligato il collegio a rinviare la propria decisione alla prossima udienza, il 4 dicembre.

Gli indagati alias. Gli avvocati avevano contestato il fatto che tutti i loro assistiti siano stati iscritti nel registro notizie di reato prima con il loro vero nome e poi con un alias. Facoltà concessa alla procura per tutelare il segreto delle indagini, ma solo per un periodo limitato: 3 mesi. Periodo che però si è protratto per alcuni anche per un anno, fino al giorno degli arresti. Limitando notevolmente il diritto alla difesa, a cominciare dall'espletamento di indagini difensive tempestive. Il pm ha motivato il ricorso ai nomi di fantasia con le “specifiche esigenze” citate dal codice di procedura penale. Il previsto giustificato motivo per imporre la segretezza sui nomi era quello, ha spiegato in aula, «di salvaguardare le indagini da possibili fughe di notizie interne: era emerso infatti nel corso delle indagini questo rischio concreto».

Quindi, nessuna violazione dell’articolo 335 cpp. E anche qualora fosse stato violato, lo stesso non prevede l’ipotesi di nullità di tutti gli atti successivi: se avesse voluto prevederla il legislatore lo avrebbe fatto, come nel caso dell’articolo 369 bis in caso di un mancato avviso di garanzia in occasione di atti irripetibili che comportano la presenza di un difensore.

Il processo unico. L'attuale processo non riguarda tutti gli indagati della complessa inchiesta ma solo quelli che al momento della richiesta di immediato erano ancora sottoposti a misure restrittive. E non riguarda neppure tutti i reati di cui sono accusati, ma solo quelli per i quali il gip ordinò gli arresti l'11 giugno scorso. Gli avvocati contestano il fatto che sia possa celebrare un processo per rito immediato come stralcio di un procedimento più ampio (ancora in fase di indagini preliminari) per un reato come quello dell'associazione a delinquere.

Semplice la risposta del pm: la richiesta del giudizio immediato cautelare non è una facoltà ma un obbligo se gli imputati sono in carcere o ai domiciliari. Unica eccezione, qualora il processo dovesse pregiudicare le indagini di procedimenti connessi. «La Corte costituzionale ha sottoposto più volte al vaglio di legittimità il giudizio immediato ordinario superando le eccezioni sulle eventuali violazioni del diritto di difesa. Questo vale a maggior ragione per l’immediato cautelare, dove abbiamo già un contraddittorio formato in maniera ancor più piena, visto che ci sono già stati un interrogatorio e un riesame, la pronuncia da parte di due giudici e la conoscenza da parte della difesa degli atti su cui si fonda la misura cautelare».

Le misure cautelari. Il codice prevede, per l'immediato cautelare, che il procedimento per la definitività delle misure restrittive sia concluso. Secondo gli avvocati, che ci sia stata una pronuncia, cioè, in tutti i gradi di "giudizio" sui ricorsi presentati su tali misure. Per alcuni imputati, la Cassazione deve ancora esprimersi, per altri si è espressa annullando con rinvio. Il pm, sentenze della Cassazione alla mano (tra cui la 17362/2011), ha replicato che la giurisprudenza parla di definizione del procedimento e non di definitività. Si riferisce al solo giudizio di merito, che si conclude con il riesame.

La prova evidente. Altro presupposto per la concessione da parte del gip del giudizio immediato è l’evidenza della prova. Secondo gli avvocati, il fatto che nuovi atti di indagine siano stati depositati dopo la concessione dell’immediato dimostrerebbe che le prove in mano al pm al momento della richiesta non erano poi così evidenti.

Il pm ha ribattuto che in fase di concessione dell’immediato cautelare il gip non deve valutare se esistano prove evidenti. Deve solo verificare che le misure cautelari siano ancora in atto: queste, infatti, sono state concesse a suo tempo perché vi erano prove evidenti. «La Cassazione lo dice chiaramente».

Per quanto riguarda il deposito successivo di atti di prova «dimostra solo che alla prova, già evidente, si sono aggiunte ulteriori fonti di prova».

Gli interrogatori. Altro requisito per l'immediato è «che l'indagato sia stato già sottoposto all'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto. Gli interrogatori dello scorso giugno sono secondo gli avvocati nulli in quanto condotti in violazione del diritto alla difesa. Causa, il divieto imposto agli arrestati (in isolamento per evitare l'inquinamento delle prove) di conferire con i propri difensori, non solo prima ma perfino gli interrogatori stessi. Senza che il gip avesse motivato le eccezionali ragioni previste dal codice per tale limitazione.

Citando la giuriusprudenza della Cassazione, il pm ha spiegato che il tribunale, anche su questo aspetto, può verificare solo la sussistenza dei presupposti previsti per l’immediato: se l’interrogatorio si è svolto o meno. Non può invece entrare nella valutazione sulla regolarità dello stesso, che già è stata fatta dal gip nel momento in cui ha disposto il giudizio immediato. «D’altra parte anche il riesame ha sentenziato che l’interrogatorio si è svolto correttamente. I presupposti individuati dal codice sono stati rispettati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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