Attenzione
Anche le bimbe possono chiamarsi Andrea
Lo ha stabilito la Cassazione valutando una vicenda partita da una sentenza del tribunale di Pistoia
PISTOIA. Anche le bambine possono chiamarsi Andrea. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, valutando una vicenda partita da Pistoia. Con questa decisione - sentenza 20385 - la Suprema Corte ha accolto la protesta di una coppia di genitori di Pistoia, Paolo Z. e Giuseppina M., contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Firenze, il 3 agosto 2010, aveva disposto la rettifica del nome Andrea che avevano dato alla loro bimba sostituendolo con quello di Giulia Andrea», in linea con quanto già stabilito dal Tribunale di Pistoia.
Secondo i magistrati il nome «Andrea ha nella tradizione culturale italiana una valenza esclusivamente maschile, con la conseguenza che, nella situazione attuale e salvo modifiche future, l'imposizione di questo nome in via esclusiva viola la legge, in base alla quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso».
La Suprema Corte, però, ha fatto carta straccia di questa tesi rilevando che «il nome Andrea, anche per la sua peculiarità lessicale, non può definirsi nè ridicolo, nè vergognoso, se attribuito ad una persona di sesso femminile, nè potenzialmente produttivo di una ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile».
In proposito la Cassazione ricorda che il nome Andrea ha «natura sessualmente neutra nella maggior parte dei Paesi europei, nonchè in molti Paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitarsi ad un ambiente culturale non privo di influenze nel nostro Paese, unita al riconoscimento del diritto di imporre un nome di provenienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale».
Conquesta decisione la Suprema Corte sconfessa una circolare esplicativa del ministero dell'Interno, la numero 27 del primo giugno 2007, nella quale si escludeva che 'Andrea' fosse un nome adatto anche per le bambine. La circolare, spiega l'Alta Corte, «non ha efficacia normativa ma esclusivamente esemplificativa, non determinando alcun vincolo in sede di accertamento giudiziale». Decidendo nel merito, in base ai suoi poteri, la Cassazione ha disposto «la cancellazione della rettifica dell'atto dello Stato civile con la quale il prenome Andrea era stato sostituito con Giulia Andrea».
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