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Pistoia

i ricorsi al tar

«Sono tasse, non più tariffe, quelle volute dal Comune»

PISTOIA. Macché tariffe, quelle varate dal Comune per far pagare meno le famiglie in difficoltà e di più quelle abbienti, sono vere e proprie tasse. E quindi illegittime, visto che a istituire una...

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PISTOIA. Macché tariffe, quelle varate dal Comune per far pagare meno le famiglie in difficoltà e di più quelle abbienti, sono vere e proprie tasse. E quindi illegittime, visto che a istituire una tassa non basta la decisione di una giunta comunale. È questa l’obiezione principale contenuta nel secondo ricorso al Tar presentato contro le nuove tariffe delle mense scolastiche, quello promosso dal Comitato genitori scelta mensa.

Mentre il primo ricorso, quello curato dall’avvocato Giacomo Biagioni e sottoscritto da 187 genitori, punta sopratutto contro la delibera di giunta del 10 luglio (quella che introdusse le nuove tariffe scaglionate in base al reddito Isee, tariffe poi modificate il 25 ottobre), questa seconda impugnazione prende di mira tutte le delibere, di giunta e di consiglio comunale, da luglio in poi. Curata dagli avvocati Marco Baldassarri e Francesco Pistolesi, è stata sottoscritta dal rappresentante del Comitato genitori scelta mensa Luca Biagini e da altri 12 genitori. Il primo ricorso verrà esaminato dal Tar mercoledì prossimo, questo secondo dovrà attendere la settimana successiva. Entrambi, comunque, chiedono innanzitutto la sospensione delle nuove tariffe, cosa che i giudici amministrativi dovrebbero decidere rapidamente.

Ma perché le tariffe sarebbero illegittime? Il problema – secondo il ricorso – è proprio quella volontà solidale (chi ha di più paga di più per consentire a chi ha meno di avere il servizio che altrimenti non avrebbe) più volte rivendicata dalla giunta Bertinelli. «In questo modo – si legge nel ricorso – l’amministrazione comunale ha di fatto trasformato la tariffa di un servizio a domanda individuale (le mense, appunto, ndr) in un vero e proprio tributo, eliminando la necessaria correlazione tra il costo sostenuto e il corrispettivo richiesto a ciascun utente del servizio».

Ora, per istituire una tassa l’ordinamento italiano richiede una legge, mentre qui l’atto istitutivo è una delibera di giunta. Di qui l’illegittimità.

Non solo: se di tariffe si tratta, quelle delle mense devono essere commisurate alle prestazioni erogate (cioé ai pasti) ed eventuali sgravi vanno istituiti con fondi propri del Comune, non facendo pagare di più le famiglie più abbienti. Principio, secondo il ricorso, sancito da una sentenza del Tar del Lazio del 2005.

(f.cl.)

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