Sicurezza
Il giudizio immediato è a rischio colpa di un “indagato fantasma”
PISTOIA. Quindici imputati e... un indagato fantasma. Un indagato fantasma la cui presenza agli atti rischia di mettere la parola fine al processo appena iniziato ancor prima che entri nel vivo della...
PISTOIA. Quindici imputati e... un indagato fantasma. Un indagato fantasma la cui presenza agli atti rischia di mettere la parola fine al processo appena iniziato ancor prima che entri nel vivo della fase dibattimentale. Eventualità che diverrebbe realtà qualora il collegio giudicante decidesse di accogliere l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato cautelare avanzata ieri dall’avvocato Eriberto Rosso, codifensore di Roberto Vescovi.
Quattro i profili di nullità sostenuti dal legale. Uno, relativo all’iscrizione nel registro degli indagati di un “fantasma”, di un inesistente Stefano Lucchesi. Come ha spiegato l’avvocato, un nome inventato dal pm in fase di indagini per iscriverlo nel registro degli indagati al posto di quello di Roberto Vescovi. Motivo? Un camuffamento – lo ha definito Rosso – per evitare che Vescovi scoprisse di essere indagato (compromettendo così le indagini) nel caso avesse presentato una richiesta, ex articolo 335 del codice di procedura penale, per sapere se nei suoi confronti fosse aperta un’inchiesta: la procura sarebbe stata obbligata a dire la verità.
Una bugia consentita dal codice, ma, secondo l’avvocato, a scadenza, per soli tre mesi. Rosso ha invece spiegato in aula come Roberto Vescovi sia stato iscritto per la prima volta nel registro degli indagati il 9 marzo 2011, per poi essere camuffato il 10 giugno successivo col nome di Stefano Lucchesi. Il 13 ottobre 2011, poi, una nuova iscrizione con altre ipotesi di reato, ma sempre come Stefano Lucchesi, così come il 12 aprile 2012. Solo il 9 giugno 2012, con l’esecuzione delle 23 misure di custodia cautelare, sul registro degli indagati era ricomparso il nome di Roberto Vescovi.
L’avvocato ritiene che sia stato quindi leso il diritto alla difesa del suo assistito: sapendo di essere indagato, avrebbe potuto presentarsi al pm per dichiarazioni spontanee; avrebbe potuto chiedere di essere interrogato; avrebbe potuto avviare un’indagine difensiva... Tre mesi sarebbero stati sufficienti al pm per tutelare le indagini e atti a sorpresa come intercettazioni e perquisizioni. Ma a parte questo, l’iscrizione fantasma ha, secondo il legale, violato le regole che sovrintendono alla possibilità per il pm di chiedere il giudizio immediato cautelare: tra queste, il limite dei 180 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. «Non so a quando devo far risalire l’iscrizione del mio assistito – ha detto – ma certamente siamo al di fuori dei 180 giorni».
Per questo (e anche per altri motivi) ha chiesto la nullità del decreto di giudizio immediato. Eccezione che anche altri legali solleveranno nella prossima udienza per i loro assistiti. Poi il tribunale deciderà.(m.d.)
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