Il Tirreno

Pistoia

Il pm mette in cassaforte le rivelazioni dei Diddi

di Massimo Donati
Il pm mette in cassaforte le rivelazioni dei Diddi

Inchiesta sugli appalti, la procura dispone l’incidente probatorio per utilizzare nel processo le prove emerse negli interrogatori fiume dei due imprenditori

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PISTOIA. Su cosa padre e figlio abbiano detto al pm nel corso dei loro interminabili interrogatori permane il più stretto riserbo. Ma una cosa è certa: si tratta di elementi che la procura considera estremamente importanti in vista del futuro processo. Prove evidentemente pesanti che la pubblica accusa non vuole correre il rischio di perdere e che potrebbero aver dato nuovamente vigore all’inchiesta Untouchables, che l’11 giugno scorso portò in carcere e ai domiciliari 23 tra imprenditori e funzionari pubblici. Forse ammissioni e chiamate in correità di altri indagati.

Fatto sta che il sostituto procuratore Francesco Sottosanti, titolare delle indagini sugli appalti truccati, ha chiesto l’incidente probatorio affinché le dichiarazioni di Carlo Alberto Diddi, decano degli imprenditori edili pistoiesi, e del figlio Cristian, entrambi agli arresti domiciliari, vengano messe nero su bianco davanti al giudice delle indagini preliminari. Ciò che i due hanno “rivelato” al pubblico ministero durante il doppio interrogatorio fiume che si è protratto per almeno una dozzina di ore nelle stanze della procura tra il 26 e il 27 luglio scorso, saranno chiamati a ripeterlo davanti al gip, rispondendo (l’udienza sarà dopo il 20 agosto) alle domande incrociate della pubblica accusa e dei difensori di tutti gli indagati, come avviene normalmente in un normale dibattimento.

Il tutto potrà essere poi utilizzato come prova nel futuro processo, senza più il timore che da qui al momento del dibattimento (non è escluso che possano passare degli anni) questa testimonianza, per una qualsiasi ragione, possa essere compromessa.

L'incidente probatorio è infatti un istituto del diritto processuale penale italiano previsto e disciplinato dall'articolo 392 del codice di procedura penale, con il quale il pubblico ministero o la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.

Il sistema giudiziario italiano prevede che tutte le prove raccolte durante la fase delle indagini preliminari non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti, ma che debbano essere nuovamente formate in aula attraverso le varie testimonianze. Per diversi motivi però, il pm può chiedere al gip di poter “congelare” una particolare prova raccolta nella fase preliminare, (anche un interrogatorio, come nel caso dei Diddi padre e figlio, appunto) per poterla presentare con carattere probatorio in aula. Di qui il nome di “incidente” (perché si tratta di una eccezione una tantum alla norma) “probatorio” (perché ha valore di prova).

I presupposti che lo giustificano sono riconducibili (e le ipotesi sono tassative) a quattro grandi aree concettuali: prova esposta a inquinamento (come i confronti tra testimoni o tra parte offesa e indagato); prova esposta a deterioramento o futura impossibilità di acquisizione; prova concernente chiamate in correità o in reità; prova periziale di lunga e difficile formazione.

In questo caso non si sa che cosa possa aver motivato il pubblico ministero Francesco Sottosanti, ma è evidente che considera di estrema importanza per la sua tesi accusatoria ciò che gli hanno detto in sede di interrogatorio Carlo Alberto e Cristian Diddi. Interrogatorio, tra l’altro chiesto, dagli stessi indagati all’indomani dell’aggravamento della misura cautelare nei confronti di Cristian Diddi, portato in carcere e poi rimesso agli arresti domiciliari dopo aver risposto alle domande del pubblico ministero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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