Sicurezza
Tassa sulla casa e dubbi ecco come comportarsi
I tecnici dell’Ufficio entrate rispondono alle domande poste dai nostri lettori I casi di quote e comproprietà fonte delle principali perplessità dei contribuenti
PISTOIA. Nessuna proroga: scade lunedì 18 il termine per pagare la prima rata dell’Imu, la nuova imposta sulla casa. Ancora tanti i dubbi dei contribuenti, espressi anche al nostro giornale che ha girato i quesiti ai tecnici del Comune, dai quali ora arrivano le risposte. Vediamo di seguito le domande (in nero) e le spiegazioni (in chiaro).
Ho fatto il calcolo con il sito del Comune di Pescia e mi è venuto E 0,oo da pagare, che devo fare ora?
«Se si chiede se deve presentare il modello F24 o comunque svolgere altri adempimenti, la risposta è negativa. Nel caso che il calcolo dell’Imu dia un risultato pari a 0 non vi è alcun adempimento da parte del contribuente. Né tantomeno da presentare alcun modello F24».
Io e mia moglie viviamo in un appartamento costituito da una parte di sua proprietà al 100% e da una parte attigua (che era ed è diversamente accatastata e resa comunicante in un secondo tempo) al 50 % per entrambi: lei ha diritto alla detrazione di euro 200 per la sua al 100% come 1a casa, ma io ho diritto alla stessa detrazione per il mio 50 % della parte dell'appartamento poi aggiunta, che invece per mia moglie sarebbe 2a casa e quindi al 7,60 % ? (Nicola Gala).
«La normativa Imu, in questi casi, non prevede che si possa applicare le agevolazioni dell’abitazione principale per più di una unità immobiliare, a meno che il contribuente non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. Pertanto il contribuente può scegliere quale delle due unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni Imu per questa previste; l’altra, invece, dovrà essere considerata come abitazione diversa da quella principale con applicazione dell’aliquota base dello 0,76%».
Sono residente, assieme a mio figlio di 3 anni, in un’abitazione del Comune di Pistoia di proprietà di mia madre. In questo caso, a quanto ho capito, l'immobile in questione risulta, per quanto riguarda l'Imu, completamente a carico di mia madre come seconda abitazione e senza nessun tipo di detrazione. Possibile che questa nuova tassa sulla casa non abbia previsto un'agevolazione per questi casi? (Come la vecchia Ici prevedeva). Vorrei poter pagare io la tassa su questa abitazione che è, a tutti gli effetti, mia abitazione principale con tanto di detrazione per figlio minore residente. Per poter far ciò, questo meccanismo, mi costringerebbe a fare un passaggio di proprietà fra mia madre e me con un inutile spreco di soldi a favore dei soliti notai e tasse varie. Possibile? Il Comune di Pistoia può far nulla per questi casi? (Giovanni Corrieri).
«Il contribuente ha ragione. Se la madre non risiede e dimora nell’abitazione di proprietà, in quanto unico soggetto passivo, dovrà corrispondere l’imposta calcolandola con aliquota base dello 0,76% e senza nessuna detrazione. Con la vecchia normativa Ici si dava ai comuni la possibilità di autoregolamentarsi in materia e anche il comune di Pistoia, come molti altri, aveva stabilito di assimilare ad abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti entro un certo grado. La nuova normativa Imu ha invece tolto ai comuni questa possibilità».
Sono proprietario unico dal 22/12/2011 di un immobile cat. A3 e C6 (Abitazione più pertinenza, ndr), ma non ancora residente. In questo immobile risiede attualmente mio padre; al momento ho infatti la residenza con mio figlio, mia moglie e mia sorella nella vecchia abitazione, di cui ero proprietario fino al 22/12/2011, poi ceduta a mia sorella, che ora ne è proprietaria al 100%. Quanto devo pagare? (Michele Quiriconi).
«Per poter usufruire delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta dello 0,4%, detrazione fissa di € 200 più eventuale maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio al di sotto dei 26 anni residente), occorre che si verifichi il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del proprietario. Qualora non siano presenti “contestualmente” i due requisiti, si procederà al calcolo dell’imposta con aliquota base dello 0,76%».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google