Il Tirreno

Pistoia

Inceneritore, ecco i motivi alla base delle condanne

di Massimo Donati
Inceneritore, ecco i motivi alla base delle condanne

Secondo il giudice, l’ex presidente del Cis e l’ex responsabile dell’impianto di Montale avrebbero potuto evitare almeno il secondo sforamento

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MONTALE. Nessuna prova sul fatto che avrebbero potuto fare qualcosa per evitare il primo sforamento, quello accertato il 3 maggio, tanto più che non è stato possibile ricostruire con esattezza tutte le cause che lo hanno determinato. Ma il secondo, quello certificato il 19 luglio successivo, visto che erano già venuti a conoscenza del precedente, avrebbero potuto facilmente impedirlo semplicemente spengendo l’impianto.

Almeno secondo il giudice Patrizia Martucci, che, in questi giorni, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, il 29 febbraio scorso, ha condannato a un anno e mezzo di reclusione e 30mila euro d'ammenda Giorgio Tibo e Maurizio Capocci, rispettivamente ex presidente del Cis srl e l’ex responsabile dell’inceneritore di Montale.

I due erano stati chiamati a giudizio per il clamoroso malfunzionamento che, nell’estate del 2007, tra mille polemiche, portò al blocco dell’inceneritore di Montale. Dalle ciminiere dell’impianto, vennero rilasciate nell’atmosfera sostanze inquinanti oltre i limiti di legge, in particolare diossine e furani (capo di imputazione A). Seconda imputazione, quella di aver mantenuto in funzione l’inceneritore per ben oltre le sole 4 consecutive ore previste dalla legge pur essendo a conoscenza che stava diffondendo sostanze altamente inquinanti (capo B). Terza accusa (capo C), l’aver provocato emissioni di gas, vapori e fumo atti a cagionare offesa e molestie alle persone.

Nelle motivazioni, il giudice spiega come sia stato dimostrato il superamento dei limiti di legge di diossine e furani in due diverse occasioni: il 3 maggio e il 19 luglio 2007. Per quanto riguarda le cause, invece, nessuna certezza scientifica: potrebbe essere stata l’accertata scarsa qualità del carbone attivo (in pratica, la sostanza che filtra i fumi) venduto erroneamente dal fornitore al Cis, ma non è stato possibile appurare se sia stata la causa determinante o se altre abbiano concorso, e in che misura.

Detto ciò, «in assenza di una causa certa dello sforamento – sentenzia il giudice – non è possibile addebitare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un comportamento soggettivamente illecito ai due imputati con riferimento all’episodio del 3 maggio». In sostanza: se non si conoscono le cause, qual è la negligenza o l’omissione a loro attribuibile?

Discorso diverso per il 19 luglio: «...una volta accertato che lo sforamento del 3 maggio era conosciuto o conoscibile da parte degli imputati, questi, avrebbero potuto evitare il secondo sforamento». E ancora: «Emerge con chiarezza che il Capocci era venuto a conoscenza dello sforamento del 3 maggio dapprima il 6 giugno, all’esito delle prime analisi, e successivamente il 27, con i risultati della seconda purificazione, che confermavano gli esiti del primo controllo... Quanto al Tibo, era venuto a conoscenza del primo sforamento a far data dal 17 luglio... Tibo avrebbe dovuto adottare tutte quelle cautele che avrebbero impedito lo sforamento del 19, attivando immediatamente le procedure di spegnimento dell’impianto».

«Nelle sue motivazioni – commenta l’avvocato Pamela Bonaiuti, che nel processo rappresentava Legambiente, costituitasi parte civile e risarcita – il giudice ha praticamente accolto quella che è stata anche la nostra tesi accusatoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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