Sicurezza
Canone Rai se l’apparecchio è munito di sintonizzatore
PISTOIA. Le imprese ricevono, in questi giorni, migliaia di lettere della Rai con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall'ambito familiare...
PISTOIA. Le imprese ricevono, in questi giorni, migliaia di lettere della Rai con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall'ambito familiare delle trasmissioni radiotelevisive. Confesercenti mette in guardia le aziende dai pagamenti non dovuti.
Nelle prime settimane dell'anno, Rai aveva inviato una lettera alle imprese di ogni tipologia, nella quale affermava che le norme di legge in materia di "abbonamenti alle radioaudizioni" imporrebbero l'obbligo del pagamento di un canone di abbonamento speciale anche a chi detenga, al di fuori dell'ambito familiare, apparecchi quali computer collegati in rete, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.
Il messaggio, per la sua perentorietà, insieme alla poca chiarezza, rischiava di spingere numerose aziende, per nulla tenute al pagamento del canone speciale, ad assolvere un supposto obbligo.
Dopo un comunicato-stampa di (parziale) smentita da parte della Rai, una nota del Dipartimento delle comunicazioni aveva finalmente chiarito che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone Tv).
Ebbene, in questi giorni la Rai sta inviando un nuovo avviso alle imprese.
Attenzione, raccomanda l’associazione, al fatto se gli apparecchi detenuti nell'ambito aziendale appartengono alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale Rai sarà dovuto, e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l'inesistenza dell'obbligo.
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