Il Tirreno

Pistoia

«Attività edilizia bloccata fino a metà del 2013»

Urbanistica, i timori degli architetti dopo il flop del regolamento in consiglio «I professionisti sono costretti a confrontarsi su regole molto rigide»

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PISTOIA. «L’attuale regime di salvaguardia costituisce oggettivamente una fortissima limitazione all’attività edilizia, in quanto le istanze si confrontano con il regolamento urbanistico adottato, espressione di massima rigidità e non quello emendato nel corso delle 50 riunioni della commissione consiliare urbanistica che aveva portato indubbiamente a qualche beneficio». Così si esprime l’Ordine degli architetti di Pistoia, che interviene in merito alla mancata approvazione del regolamento urbanistico da parte del consiglio comunale.

Nella speranza che il documento «porti ad un chiarimento della situazione e ad un rinnovato dialogo con l’amministrazione», gli architetti sintetizzano quello che è successo e cosa comporta nella pratica per l’attività dei professionisti. La legge prevede che dal momento dell’adozione del regomanto urbanistico il Comune ha l’obbligo di sospendere le istanze edilizie non ancora assentite che si sono dimostrate in contrasto con la disciplina contenuta nel documento ed anche coi documenti previgenti. In sostanza, è il cosiddetto periodo di “doppia salvaguardia”. La sospensione delle istanze cessa da operare in due casi: in seguito all’approvazione definitiva; eccezionalmente in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico adottato al termine dei tre anni dall’adozione, ovvero per Pistoia il 10 marzo 2013.

«Sempre che entro questa data l’amministrazione non abbia provveduto a completare l’iter di approvazione del Regolamento – proseguono gli architetti – fatto questo molto improbabile, a partire dall’11 mazo 2013, essendo ormai decadute anche le “salvaguardie” proprie del Piano strutturale approvato il 19 aprile 2004, riteniamo che debba trovare applicazione il regimento della legge 16 gennaio 1995».

Tradotto in pratica, fino all’approvazione dell’attuale o di nuovo regolamento urbanistico, l’amministrazione comunale può lasciare titoli edilizi solo in quattro casi: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia; interventi da realizzare su aree di completamento dotate di opere di urbanizzazione primaria ovvero su aree comprese in piani di zona; per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d’attuazione già approvati; nelle ipotesi in cui il Comune approvi tramite un accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante al piano regolatore generale (esempio, il nuovo casello autostradale). Vediamo con molta preoccupazione la possibilità di una sostanziale paralisi dell’attività edilizia – concludono gli architetti – destinata a durare prevedibilmente fino a metà del 2013, anche perché ben difficilmente i liberi professionisti saranno disponibili ad assumersi responsabilità penali nel rilasciare dichiarazioni di legittimità a istanze prive di un quadro di assoluta certezza legislativa».

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