Il Tirreno

Pistoia

L’ANGOLO DEL LEGALE

Il volo in ritardo merita un risarcimento

3 MINUTI DI LETTURA





 PISTOIA.  All'inizio dell'estate ho acquistato on-line due biglietti aerei per la Turchia, dove avrei dovuto soggiornare una settimana con la mia fidanzata per visitare la Cappadocia. Purtroppo il volo ha subito un ritardo di oltre 6 ore, compromettendo così l'intero soggiorno.  Naturalmente i disagi sono stati moltissimi, tra cui la perdita del primo pernottamento in loco, oltre al comprensibile stato di stress di cui la vacanza ha risentito. Posso ottenere un risarcimento? A chi devo rivolgermi? Graziano  La fattispecie di cui mi parla, signor Graziano, è prevista e disciplinata dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile.  Il rapporto passeggero/vettore (ossia la compagnia aerea) è di tipo contrattuale, integrando quindi un vero e proprio caso di responsabilità civile del vettore in caso di ritardo... e non solo. Le compagnie aeree infatti rispondono dei danni sia da ritardo dei voli che da bagagli smarriti o danneggiati, fino ai casi più gravi di lesione dei passeggeri. Oltre alla disciplina codicistica di cui sopra, la responsabilità civile del vettore è prevista e disciplinata anche da una serie di norme e Convenzioni a livello europeo (la Convenzione Internazionale di Varsavia del 1929, quella di Montreal del 1999, la Carta dei diritti del passeggero del 2000 ed il Regolamento Comunitario del 2004).  Ma torniamo al nostro Codice Civile. L'articolo 1681 infatti, proprio in riferimento alla responsabilità per ritardo del vettore, richiama espressamente l'articolo 1218, ossia quello sulla "responsabilità del debitore". Deve intendersi dunque che il vettore risponda, proprio come il debitore, se "non esegue esattamente la prestazione dovuta... se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Ebbene, ciò significa che, in caso di richiesta di risarcimento del danno, spetterà al vettore provare che il ritardo, peraltro assai considerevole nel suo caso, si verificò per causa a lui estranea.  Le Convenzioni Internazionali sopra citate ribadiscono il medesimo concetto, con alcune specifiche. "... Il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra di aver adottato tutte le misure, ragionevolmente richieste, per evitare il danno stesso, oppure che era impossibile adottarle" (Convenzione Internazionale di Montreal, articolo 19).  Lei non mi specifica la causa del ritardo, né se le sono state fornite informazioni dal personale di bordo, ma deve comunque sapere che, in base alla carta dei diritti del passeggero del 2000 "il passeggero deve ricevere informazioni dalla Compagnia aerea e/o dal personale sul ritardo e sulle sue cause" garantendo comunque ai passeggeri, una telefonata, pasti e consumazioni adeguati all'attesa e, eventualmente, una sistemazione alberghiera.  Questa è, a grandi linee, la tutela garantita al passeggero/consumatore. Ciò premesso, prima di intraprendere l'eventuale azione legale, sarà opportuno procedere con una diffida e messa in mora nei confronti del vettore stesso. Avv. Maddalena Cappellini maddalena.cappellini @hotmail.it

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa