Il dolore
LANGOLO DEL LEGALE
Intermediazione, ecco le regole
Avv. Maddalena Cappellini maddalena.cappellini@hotmail.it
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Da qualche giorno sono alla ricerca di un appartamento da acquistare nel centro di Pistoia. Avrei intenzione di rivolgermi alle agenzie che, conoscendo le mie necessità, potranno selezionare per me gli immobili da vedere, risparmiandomi così inutili perdite di tempo. Vorrei quindi sapere cosa comporta dare l'incarico all'intermediario. Dovrò sostenere delle spese? Sarò comunque libero, eventualmente, di cercare e scegliere l'appartamento anche per conto mio? Tommaso Il caso di cui mi parla è quello della c.d. intermediazione immobiliare, certamente ricompresa nel più ampio concetto di mediatore, previsto e disciplinato all'art. 1754 e seguenti del Codice civile. Il mediatore è infatti colui che mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare senza però essere ad esse legato da alcun vincolo professionale, di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Quanto al concetto di affare, la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione, deve intendersi ogni operazione di natura economica capace di dar vita ad obbligazioni reciproche e volta alla realizzazione di un unico interesse economico. L'art. 1755 c.c. afferma appunto che la provvigione è dovuta al mediatore, si badi da entrambe le parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. A tal proposito è importante osservare come nell'accezione di affare rientri anche la mera stipula del preliminare (in questo caso di compravendita immobiliare) poiché comunque consente ad entrambi i contraenti di agire eventualmente in giudizio per ottenere la stipula del definitivo. In questo caso, quindi, la provvigione sarà certamente dovuta al mediatore. Le consiglio comunque di prestare particolare attenzione ai formulari che le agenzie le sottopongono, poiché spesso introducono una penale, o addirittura il pagamento della provvigione, per la parte che rifiuti di concludere l'affare - avendo conferito loro incarico in esclusiva - nonostante lo stesso abbia tutte le caratteristiche richieste espressamente dalla parte stessa. Altro elemento caratterizzante la mediazione è il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, nesso che può concretizzarsi anche nella semplice presentazione e messa in contatto tra le parti potenziali contraenti. Ciò a dire che, nel caso un'agenzia le proponesse un determinato immobile e successivamente venisse contattato personalmente dal venditore per la conclusione dell'affare, la provvigione al mediatore è comunque dovuta poiché ha espletato il proprio incarico con la "messa in contatto" delle parti. Naturalmente lei è liberissimo di cercare anche per conto proprio, tenendo però sempre bene a mente che l'affare che eventualmente conclude, in via per così dire privata e personale, deve essere del tutto estraneo all'attività contemporaneamente svolta dal mediatore incaricato, così da evitare ogni pretesa di pagamento della provvigione.
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