Il Tirreno

Pistoia

Impiego a tempo determinato occhio alle scadenze dei termini

Avv. Maddalena Cappellini   maddalena.cappellini@hotmail.it

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Nell'aprile del 2010 mi sono laureato in ingegneria meccanica all'Università di Firenze, peraltro con un'ottima votazione finale. Nonostante ciò ad oggi non sono riuscito a trovare un impiego fisso. Le uniche, e ahimé poche, proposte che ho ricevuto sono tutte per impieghi a tempo determinato. Prima di decidere se accettare o meno vorrei sapere quali sono le linee base per la stipula di un contratto del genere, anche per evitare di sottoscrivere condizioni a mio sfavore. Arnaldo  La stipula di un contratto, di lavoro o di differente natura che sia, è senza dubbio un'azione da compiere nella piena consapevolezza di ciò che si va a sottoscrivere, delle condizioni e dei termini da rispettare e dei diritti e degli obblighi che con la firma si vanno ad assumere. In linea generale è necessario sapere che il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare chiaramente il periodo di inizio e quello della fine del rapporto. La durata iniziale non può essere superiore a 36 mesi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solamente quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni. Detta proroga è comunque ammessa una sola volta e deve necessariamente essere dettata da ragioni oggettive e comunque riferita alla stessa attività oggetto del contratto iniziale. In questo tipo di contratti trova una particolare disciplina il licenziamento: il lavoratore infatti non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non, ed unicamente, per giusta causa, ossia per un fatto di tale gravità da non permettere in alcun modo la prosecuzione del rapporto. Ciò che qui non trova accoglimento quindi è il c.d. giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) come potrebbe essere, ad esempio, la necessità di riduzione del personale per lamentata carenza di lavoro da parte dell'azienda. La disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è stata poi integrata e modificata dalla L. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, il cui art. 32 "decadenze e disposizioni in materia di contatto di lavoro a tempo determinato" se da un lato introduce maggior tutela per il lavoratore a tempo determinato, dall'altro impone al medesimo anche una serie di decadenze e termini da rispettare in caso di impugnazione del contratto stipulato. Il lavoratore che intenda impugnare per illegittimità (perché protratti per oltre 36 mesi) uno o più contratti a termine successivi, deve avanzare domanda nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso, pena la decadenza da ogni diritto e/o pretesa. Ma non finisce qui. Il lavoratore, con l'assistenza di un legale, ha 270 giorni di tempo dall'impugnazione per promuovere ricorso avanti la Sezione Lavoro del competente Tribunale. Con l'impugnazione viene chiesta la trasformazione del rapporto da determinato ad indeterminato nonché, in subordine, il risarcimento del danno - nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità - al fine di evitare la soccombenza in caso di rigetto della domanda di conversione.

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