Sicurezza
Se lo studente si ferisce a scuola è possibile un'azione risarcitoria
Avv. Maddalena Cappellini maddalena.cappellini@hotmail.it
3 MINUTI DI LETTURA
Mio figlio frequenta la seconda classe di una scuola elementare statale. Circa due settimane fa sono stata convocata d'urgenza dall'Istituto perché il bambino, durante l'orario scolastico, si era gravemente ferito. L'ho quindi prelevato immediatamente da scuola e portato al pronto soccorso dove gli hanno diagnosticato la frattura di un braccio, subito ingessato. La maestra si scusa dicendo di non aver assistito alla caduta. C'è la possibilità di avere un risarcimento? Elisabetta Negli ultimi anni si è parecchio discusso, in ambito dottrinale e giurisprudenziale, circa l'applicabilità, all'istituto scolastico e al docente, della responsabilità (presuntiva) ex art. 2048 e 2049 c.c. in merito al danno subito dall'alunno durante l'orario scolastico. La questione verteva principalmente sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 2048 c.c. il quale recita: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Pertanto si evince la non applicabilità dello stesso nel caso in cui, proprio come accaduto a suo figlio, l'alunno abbia cagionato un danno a se stesso e questo non sia conseguenza di un illecito posto in essere dal medesimo. L'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione in merito alla questione si basa sul principio che, con l'ammissione dell'alunno all'istituto scolastico, sorge un vero e proprio vincolo di natura negoziale che pone a carico dell'Istituto l'obbligo di vigilare sull'incolumità degli alunni stessi e sulla loro sicurezza durante tutto il tempo in cui si trovano a fruire delle prestazioni della scuola. Ma non solo. All'interno del rapporto negoziale sorto tra l'Istituto e l'alunno con l'ammissione di quest'ultimo, vi è un ulteriore rapporto negoziale tra lo stesso Istituto e l'insegnante/dipendente, che si assume l'obbligo di vigilanza e garanzia dell'incolumità degli alunni, anche al fine di evitare appunto autolesioni. Ciò però non comporta la possibilità di esperire un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'insegnante medesimo. Recenti sentenze della Suprema Corte infatti, nonché di vari tribunali ordinari, hanno ribadito la responsabilità dell'Istituto scolastico, quale unico legittimato passivo dell'azione di risarcimento, per i danni subiti dall'alunno, ferma restando la possibilità poi dell'Istituto stesso di esperire separata azione nei confronti dell'insegnante per culpa in vigilando. L'applicabilità dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, un particolare atteggiarsi degli oneri probatori. Il danneggiato, a fondamento delle proprie richieste risarcitorie, potrà quindi avvalersi della presunzione di inadempimento contrattuale, con conseguente onere posto a carico dell'Istituto e del Ministero dell'Istruzione di provare la mancanza di nesso causale tra l'inadempimento ed il danno. Sulla base di quanto esposto - sintesi della recentissima sentenza Cass. Civ. 3 marzo 2010 n. 5067 - potrà quindi intraprendere l'azione di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 1218 c.c. nei confronti dell'istituto scolastico di appartenenza.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google