Italia
Chi dovrà stipulare il rinnovo del contratto di affitto?
Amministratore della madre invalida solo con un decreto del giudice
Avv. Maddalena Cappellini maddalena.cappellini@hotmail.it
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Sono figlio unico di una signora di 87 anni. Mia madre è sempre stata una donna attiva ed assolutamente capace di provvedere alle proprie necessità. Ultimamente però è, per così dire, poco presente a se stessa e le si sta gradualmente limitando la capacità di svolgere molte mansioni. Lei è proprietaria di un piccolo appartamento a Pistoia, che da sempre viene dato in affitto, il cui contratto scadrà a settembre. La mamma non potrà certo occuparsene, né per concordare un rinnovo con gli stessi inquilini, né per cercarne altri. Posso io gestire la cosa quale unico parente in vita? Marcello Lo status di figlio nonché unico parente in vita di sua madre non la legittima alla sostituzione di quest'ultima nella stipula di un contratto di locazione, qualora il bene immobile sia di proprietà della signora, poiché nessuno diviene rappresentante legale per il mero vincolo parentale. La qualità di parte (locatore) nella stipula del ridetto contratto spetta quindi solo ed unicamente alla proprietaria del bene. E' evidente però che la malattia degenerativa che ha colpito sua madre non le consentirà di occuparsi della gestione dell'affare. La L.6/2004 ha introdotto il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno proprio con il fine di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone che siano prive, in parte o in tutto, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art.1). L'istituto dell'amministrazione di sostegno è, per così dire, notevolmente flessibile poiché consente di fissare, con decreto del Giudice tutelare, i poteri di assistenza, rappresentanza o sostituzione - in caso di rappresentanza esclusiva - dell'amministratore al beneficiario a seconda delle necessità di quest'ultimo e dei diversi casi prospettati. In sostanza il beneficiario, ossia sua madre, conserverà la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore, potendo quindi continuare a compiere personalmente gli atti necessari alla soddisfazione delle proprie esigenze quotidiane. Proprio per la sua adattabilità alle diverse esigenze della singola persona, l'istituto previsto ex art. 404 c.c. necessita di particolare accuratezza nella descrizione delle limitazioni cui incorre il presunto beneficiario, nell'elencazione dei bisogni di questi e nella dimostrazione della necessità della nomina dell'amministratore, requisiti tutti che devono essere inseriti nell'istanza di nomina. Naturalmente nel suo caso, essendo l'unico parente in vita, sarebbe consigliabile proporre proprio lei, sig. Marcello, per l'ottenimento della nomina. Il Giudice tutelare del Tribunale provvederà con decreto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, stabilendo sulla necessità di una semplice "assistenza", ossia l'affiancamento dell'amministratore al beneficiario nella conduzione di determinate attività, oppure di una vera e propria rappresentanza (parziale o totale), con cui l'amministratore sostituirà in toto il soggetto debole per il compimento di determinati affari specificati nel decreto di nomina.
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