Sicurezza
Da abbattere o meno la recinzione del campo?
Diritto di passo soltanto se esiste un sentiero definito
Avv. Maddalena Cappellini maddalena.cappellini@hotmail.it
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Sono proprietario di un fondo, in parte coltivato ed in parte a prato, posto nella campagna di Montemurlo. Recentemente ho messo una recinzione ed un cancelletto per impedire l'accesso agli estranei. Alcuni confinanti, che passavano continuamente dalla mia proprietà per arrivare alle loro case, delle villette a schiera poste su un fondo accanto al mio, hanno protestato dicendo che hanno ormai diritto di passare, facendolo da anni, e mi hanno intimato di rimuovere la recinzione. Sono tenuto a farlo? Ruggero La situazione da lei prospettata integra la fattispecie più comune fra le servitù, ossia quella di passo. Innanzitutto è bene premettere che un elemento richiesto per l'ottenimento del diritto di passo è l'utilità che il proprietario del presunto fondo dominante (ossia i suoi vicini) devono trarre dal passaggio sul fondo servente (ossia il suo). Il diritto di passo poi sfocia nella vera e propria necessità ed imprescindibilità qualora il fondo dei suoi confinanti fosse intercluso, ossia privo di accesso sulla pubblica via. Questa ipotesi è disciplinata dall'articolo 1051 del Codice civile, che concede al proprietario di un fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo. Non credo questo sia però il suo caso dal momento che mi parla appunto di villette a schiera costruite sul fondo limitrofo, per cui è presumibile che esse siano state edificate con possibilità di accedere certamente alla pubblica via. I suoi, dicendo che utilizzano da anni il presunto passaggio, senz'altro avanzano pretesa di avvenuta usucapione della servitù di passo. Ebbene, innanzitutto, per l'usucapione di servitù di passaggio sul fondo altrui occorre che questo sia stato esercitato in maniera pubblica, pacifica e continuativa per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni. Questi sono i requisiti previsti dalla disciplina generale oltre, come detto, la necessaria utilitas per il fondo dominante di costituire servitù di passo su quello servente. Recentemente però la Cassazione ha aggiunto un'importante specifica al generico dettato della norma, disponendo che "l'acquisto per usucapione della servitù apparente, ai sensi del 1061 del Codice civile presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche che le opere visibili e permanenti volte al suddetto esercizio abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario per usucapire" (Cassaz. - II Sez. Civ. 5733/11). Ciò significa, in sostanza, che per poter avanzare pretesa di usucapione di una servitù di passaggio, pretesa che mi pare essere appunto quella dei suoi confinanti, occorre che questi dimostrino incontrovertibilmente che esiste un passaggio, appositamente tracciato in modo, si badi, visibile e permanente, al solo fine di consentire loro il passo, provando di aver tutti utilizzato il medesimo sentiero, sempre che un sentiero esista, cosa che non mi specifica. Insomma, nell'ipotesi in cui i suoi vicini semplicemente passassero per vari tracciati, magari neppure palesemente visibili, sul suo terreno, essi non hanno diritto di avanzare pretesa di usucapione del diritto di passo, mancando il fondamentale requisito dell'apparenza della servitù.
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