Il Tirreno

Pistoia

L’ANGOLO DEL LEGALE

Pacchetti turistici, ecco le cautele

Avv. Maddalena Cappellini   maddalena.cappellini@hotmail.it

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Ho acquistato un pacchetto turistico per una vacanza presso una masseria sul mare a Marsala (TP), dove io e mia moglie ci siamo conosciuti, per festeggiare il nostro primo anniversario di nozze. Sono venuto però a conoscenza della variazione dell'alloggio presso un'altra struttura, peraltro lontana dal mare, che quindi fa perdere ogni significato alla vacanza. Volevo avere chiarimenti per sapere come comportarmi. Andrea  Effettivamente la variazione di cui parla, sia per il fatto di essere il nuovo alloggio lontano dalla spiaggia, sia per il particolare e personalissimo significato che aveva quello inizialmente scelto, può senz'altro costituire una di quelle modifiche che trovano tutela giuridica ai sensi del D.lgs. 206/05. Occorre premettere che la variazione è suscettibile di tutela proprio perché effettuata all'interno di un "pacchetto turistico", ossia un viaggio/vacanza con preventiva fissazione di trasporto ed alloggio, come previsto all'art. 84 del suddetto decreto, ed è avvenuta prima della partenza. Ciò precisato deve sapere che l'organizzatore deve necessariamente comunicarle per iscritto la variazione, essendo invece priva di effetto la notizia dell'esercizio dello ius variandi pervenuta al consumatore per altre vie. Qualora la modifica abbia il carattere dell'essenzialità, come nel suo caso, e le sia stata regolarmente comunicata, le si prospettano varie possibilità: può rifiutare la proposta alternativa e recedere così dal contratto, senza dover addurre alcuna giustificazione, oppure usufruire di altro pacchetto turistico, che sia offerto dal tour operator in sostituzione a quello inizialmente scelto, di medesima qualità o superiore, senza dover in quest'ultimo caso corrispondere la differenza di prezzo. Nel caso invece in cui le fosse offerto un pacchetto di valore economico inferiore ha diritto, se accetta, ad ottenere il rimborso della differenza. La normativa come vede tutela fortemente il consumatore a fronte di variazioni pregiudizievoli ed indipendenti dalla sua volontà, anche se nella pratica difficilmente il tour operator proporrà pacchetti turistici di livello superiore ben sapendo di non poter pretendere l'esborso della differenza di prezzo dal viaggiatore. Ultima osservazione, ma fondamentale per azionare il diritto alla tutela ex D.lgs. 206/05, occorre prestare attenzione ai tempi entro cui manifestare le proprie intenzioni. Nell'ipotesi infatti in cui decidesse di non accettare le offerte sostitutive propostele, avrà sì diritto alla ripetizione di tutte le somme già corrisposte entro 7 giorni, ma ciò solo qualora abbia provveduto a comunicare il proprio rifiuto al tour operator entro 2 giorni da quando ha avuto conoscenza della variazione. Inutile sottolineare poi l'opportunità di comunicare il rifiuto per iscritto poiché, si sa, verba volant.

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